8/1/2019 – Impugnazione inammissibile oltre i termini di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza

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Impugnazione inammissibile oltre i termini di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza
L’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello che conferma la legittimità del licenziamento deve avvenire inderogabilmente entro 60 giorni dalla mera comunicazione del provvedimento d’appello da parte della cancelleria (ovvero dalla notificazione, se anteriore): la presentazione in ritardo del ricorso rende inammissibile lo stesso e, pertanto, il lavoratore non può opporsi al licenziamento.In questi termini la Corte di Cassazione si è espressa con la Sentenza n. 134 del 7 gennaio 2019, nella quale ha ulteriormente precisato la natura speciale della norma introdotta dall’articolo 1, comma 62 della Legge Fornero (Legge n. 92/2012), che deroga alla disciplina generale del termine breve di cui agli articoli 325 e 326 c.p.c.

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