9/1/2019 – Retribuzione secondo le tariffe dell’Ordine solo se manca una convenzione con il datore di lavoro

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Retribuzione secondo le tariffe dell’Ordine solo se manca una convenzione con il datore di lavoro
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 189 dell’8 gennaio 2019, applicando la gerarchia dettata dal codice civile, ha respinto il ricorso di un collaboratore coordinato e continuativo che chiedeva di essere retribuito sulla base delle tariffe dell’Ordine dei giornalisti al quale apparteneva. La Suprema Corte, riformando le pronunce di primo e secondo grado, ha statuito che l’art. 2233 del codice civile detta una gerarchia in tema di determinazione dei compensi: l’articolo del codice prevede infatti che solo se il compenso non è convenuto dalle parti, allora potrà essere determinato secondo le tariffe o gli usi. Infine, in mancanza di questi, allora si dovrà applicare il criterio residuale della determinazione del giudice. Tuttavia nel caso sottoposto alla Corte l’accordo sulla retribuzione esisteva e, pertanto, non dovevano applicarsi gli altri criteri.

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