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È sufficiente la notifica a solo uno dei soci di una Snc: Cassazione
Con Sentenza 22 gennaio 2019, n. 2834 la Corte di Cassazione ha stabilito che non c’è alcun obbligo di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate a tutti i soci di una società in nome collettivo.Nella fattispecie il ricorrente, in qualità di socio di una snc in cui tutti i soci, in assenza di patto contrario, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili dei debiti sociali, sostiene che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare la diffida ad adempiere il debito tributario non solo al ricorrente, ma anche a tutti gli altri soci amministratori che, a loro volta, avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere del reato.La Corte di Cassazione ritiene che non è previsto alcun avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate a tutti i soci delle società in nome collettivo, tanto più che nel caso di specie non risulta che le incombenze fiscali siano state delegate ad uno solo dei soci. Inoltre sottolinea che la normativa (art. 2291 C.c.) prevede che all’interno di una società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, pertanto il creditore, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali (art. 1292 C.c. e seg.) può chiedere l’adempimento per la totalità, indifferentemente, a ciascuno dei condebitori solidali, così che l’adempimento di uno libera anche gli altri.
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Regime fiscale compensi lezioni private e ripetizioni: Legge di Bilancio 2019
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, si segnala, a decorrere dal 2019, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, pari al 15%, sul compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività didattica extra professionale ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. Le modalità per l’esercizio dell’opzione nonché del versamento dell’acconto e saldo dell’imposta sostitutiva sono demandate all’Agenzia delle Entrate.
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Mobilità in deroga per lavoratori di aziende nelle aree di crisi industriale complessa: indicazioni
A seguito delle previsioni della Legge di Bilancio 2019 in tema di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa (art. 25-ter), l’INPS, con il Messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019, ha fornito alcune indicazioni operative ad integrazione della Circolare n. 90/2018. L’Istituto sottolinea che l’ambito di applicazione della mobilità in deroga risulta esteso anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 ed è prevista una durata massima di 12 mesi senza il limite temporale del 31 dicembre 2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione. Quindi, ai fini del pagamento della prestazione, è necessario aver terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 e, inoltre, la prestazione deve essere stata concessa dalla Regione senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.
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Sanzioni civili per omissione contributiva solo se il licenziamento è nullo
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2019 pubblicata il 24 gennaio 2019, ha ritenuto inapplicabili le sanzioni civili al datore di lavoro che non ha pagato i contributi dopo l’intimazione del licenziamento, benché questo sia poi stato annullato con sentenza. I giudici della Corte distinguono tra il licenziamento nullo fin dall’origine, come quello discriminatorio o intimato in forma orale, e quello che invece viene annullato per carenza di giusta causa o giustificato motivo. Nel secondo caso, il datore fa affidamento sulla legittimità della propria scelta e dopo la sentenza di annullamento del giudice dovrà versare solo gli arretrati ma non anche le sanzioni.
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Fermo pesca 2018: il Ministero autorizza il pagamento delle indennità
Il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto Interministeriale n. 24 del 31 dicembre 2018, con il quale autorizza l’erogazione delle indennità giornaliere spettanti ai lavoratori dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, nonché ai soci delle cooperative della piccola pesca (Legge n. 250/1958), che nel corso del 2018 hanno subito misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, stabilite dalle competenti autorità marittime.Si ricorda che le indennità in parola saranno erogate direttamente dall’INPS ai soggetti interessati, mediante accredito sul conto corrente del lavoratore. Si attendono le necessarie indicazioni dell’Istituto circa le modalità di richiesta delle indennità.
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Aggiornati i minimali e i massimali oltre che le retribuzioni convenzionali per i giornalisti
Con la Circolare n. 1 del 24 gennaio 2019 l’INPGI ha indicato i nuovi massimali e i minimali retributivi e contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Sono stati aggiornati anche i minimi per i giornalisti che effettuano la prosecuzione volontaria della contribuzione.Inoltre, con la Circolare n. 2 del 24 gennaio 2019, l’Istituto previdenziale ha fissato anche le retribuzioni convenzionali per il 2019: interessano tutti i giornalisti italiani o europei che lavorano in Paesi extracomunitari non legati all’Italia, per il calcolo dei contributi dovuti all’assicurazione obbligatoria.
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Fondo di previdenza del Clero: invariata la contribuzione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto 21 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernente l’adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di Previdenza del Clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.Nel particolare, il Decreto conferma, per gli anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il contributo di 1.722,08 euro annui vigente in precedenza.
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Fattura elettronica: aggiornate le Faq sul sito dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet all’interno dell’area tematica ‘Fatturazione elettronica’ una nuova Faq (Faq n. 55) in materia di fatturazione elettronica.In particolare l’Agenzia ha precisato che qualora un consumatore finale (privato cittadino) chieda l’emissione di una fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, pertanto, non deve fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. La norma prevede che l’esercente o professionista, obbligati ad emettere fattura elettronica ed inviarla allo SdI, devono fornirne copia su carta (o pdf per email) al cliente; tale documento, infatti, è perfettamente valido e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente. Inoltre nella risposta è stato ricordato che a partire dal secondo semestre di quest’anno (così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019), l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche, all’interno del quale potranno consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio 2019.
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Variazioni in diminuzione dell’IVA: chiarimenti delle Entrate
Con Consulenza giuridica 24 gennaio 2019, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni richieste dalla disciplina IVA per considerare infruttuosa (e quindi procedere con l’emissione di una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini IVA) una procedura esecutiva.L’Amministrazione finanziaria precisa che ai sensi dell’art. 26, comma 12, D.P.R. n. 633/1972 una procedura esecutiva si considera infruttuosa:in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;quando, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.In caso di impossibilità e/o difficoltà nell’applicazione delle ipotesi previste dall’articolo 26, continuano a trovare applicazione le indicazioni contenute nella Circolare n. 77/2000.Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che la procedura può essere dichiarata infruttuosa solo se accertata da un organo super partes (ufficiale giudiziario e/o giudice dell’esecuzione); non può essere invece rimessa all’arbitrio del creditore pignorante.
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Reintegra dei lavoratori per fittizia cessazione dell’attività
In tema di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la reintegra e il risarcimento dei lavoratori, qualora l’azienda annunci la mobilità ma poi la cessazione dell’attività risulti fittizia. Con la Sentenza n. 1852 del 23 gennaio 2019 viene sottolineato che l’omessa enunciazione da parte del datore di lavoro di alcun criterio di scelta del personale da estromettere, conseguente ad una prospettata ma fittizia cessazione di attività, elude il controllo dei sindacati, il cui ruolo è fondamentale secondo la Corte di giustizia europea al fine di assicurare la tutela dei lavoratori nella procedura di risoluzione del rapporto.