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Reintegra del lavoratore se per l’infrazione il CCNL prevede solo una sanzione conservativa
In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che viola un regolamento interno, dal momento che il CCNL per tale condotta prevede soltanto una sanzione conservativa. Con la Sentenza n. 2288 del 28 gennaio 2019 viene precisato che il recesso è ingiustificato in quanto l’elemento fiduciario tra le parti non risulta irrimediabilmente compromesso e, pertanto, il lavoratore dev’essere reintegrato non essendo sufficiente la tutela indennitaria.
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Abrogazione ACE: Legge di Bilancio 2019
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, si segnala la soppressione dal 2019 dell’agevolazione ACE di cui all’art. 1, D.L. n. 201/2011 e all’art. 1, commi da 549 a 553, Legge di Bilancio 2017.Tuttavia continua a trovare applicazione il comma 2 dell’art. 3, D.M. 3 agosto 2017 relativamente all’eccedenza ACE 2018 la quale potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d’imposta successivi oppure trasformata in credito d’imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l’eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa a tale anno.
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Cessione di gel energetici e bevande proteiche: applicazione dell’IVA ordinaria
Con Risposta ad interpello 28 gennaio 2019, n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle cessioni di gel energetici e di bevande proteiche, non potendo essere classificati come medicamenti, deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22% in quanto tali prodotti non trovano collocazione in alcuna delle voci della Tabella allegata al D.P.R. n. 633/1972.
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Comunicazione obbligatoria anche al sindacato del manager che si intende licenziare
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2227 del 25 gennaio 2019, ha ribadito che in una procedura di licenziamento collettivo per esuberi, si deve inviare apposita comunicazione anche al sindacato maggiormente rappresentativo a cui sono iscritti i dirigenti che si intendono licenziare, in ossequio all’art. 16 della Legge n. 161/2014.La Suprema Corte ha ritenuto non sufficiente l’avvio della procedura di licenziamento collettivo notificata ai soli sindacati firmatari del contratto collettivo applicato ai dipendenti diversi da quelli in posizione dirigenziale. In un’ottica di tutela della funzione di controllo svolta dalle sigle sindacali, è necessario coinvolgere direttamente anche le organizzazioni a tutela dei dirigenti (nel caso in questione Federmanager).
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Congedo per le donne vittime di violenza di genere: domanda per via telematica
Con riferimento al congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere (art. 24 del D.Lgs n. 80/2015), spettante alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici autonome e del settore domestico, l’INPS, con la Circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, ha comunicato l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande. Si prevede un periodo transitorio fino al 31 marzo 2019, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Dal 1° aprile 2019 l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo. La presentazione della domanda telematica e la trasmissione dell’eventuale documentazione prevista vanno effettuate dall’interessata (non dal datore di lavoro), mediante i seguenti canali:WEB, attraverso il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito internet dell’Istituto tramite il percorso: ‘Tutti i servizi’ ‘Domande per Prestazioni a sostegno del reddito ‘Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere’;Contact Center Multicanale al numero 803.164 da telefono fisso o al numero 06164164 da cellulare;Patronati. Fatta salva la consegna, in plico chiuso e separato dall’istanza di richiesta della prestazione, della certificazione medico/amministrativa, il sistema permette di allegare in formato elettronico ogni ulteriore necessaria documentazione.
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Welfare aziendale agevolato anche per i titolari di redditi assimilati
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 10 del 25 gennaio 2019, si esprime a favore dell’esenzione dei servizi di welfare aziendale anche per i titolari di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente.Con riferimento al caso segnalato all’attenzione dell’Agenzia, il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 51 del TUIR trova applicazione anche per lo stagista (titolare di reddito assimilato) in forza dell’art. 52 del TUIR che, ai fini della determinazione della base imponibile dei redditi assimilati, rinvia alle regole fissate dall’art. 51, ivi incluse dunque quelle esentative previste per il welfare aziendale.
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Flusso telematico Modd. 7304 e cessazione da parte dell’intermediario dell’incarico alla ricezione
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, interviene per fornire indicazioni riguardo le conseguenze per il sostituto d’imposta in caso di cessazione da parte dell’intermediario dell’incarico alla ricezione dei Modd. 730-4.L’Agenzia ricorda che in caso di variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei Mod. 730 (Modd. 730-4), il sostituto d’imposta è tenuto alla comunicazione della predetta variazione tramite Mod. CSO. Qualora il sostituto d’imposta non effettui tale comunicazione l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare tramite PEC l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. A fronte di tale comunicazione è previsto che l’Agenzia delle Entrate contatti il sostituto d’imposta per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione e provveda alla cancellazione dell’indirizzo telematico dell’intermediario. Qualora il sostituto d’imposta non provveda all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i Modd. 730-4, l’Agenzia chiarisce, con la Circolare n. 3/2019, che lo stesso verrà considerato in posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno mai presentato, a partire dal 2011, il Mod. CSO e pertanto sarà tenuto a compilare il Quadro CT in sede di trasmissione della Certificazione Unica.
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Risarcimento per omessa applicazione della tassazione ridotta
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2226 del 25 gennaio 2019, ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento da parte del pensionato che non ha potuto percepire il rimborso dell’IRPEF, poiché il suo datore di lavoro ha omesso di applicare il regime di tassazione ridotta sulla parte complementare del trattamento pensionistico.La Suprema Corte nel respingere il ricorso del datore di lavoro afferma che il sostituto d’imposta sarebbe stato perfettamente in grado di individuare quale delle due componenti del trattamento pensionistico fosse destinata alla tassazione ridotta, in quanto esse risultano differenziate da un punto di vista contabile in modo preciso dall’INPS. Nella determinazione del danno prodotto, inoltre, a nulla rileva che il pensionato non si sia opposto al rigetto della domanda di rimborso per intervenuta decadenza. Egli non era tenuto ad introdurre un giudizio di impugnazione eccessivamente gravoso, al solo scopo di limitare l’ammontare del risarcimento per l’altrui inadempimento.
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Indicazioni INAIL sulla ripresa dei versamenti nei territori del Sisma Centro Italia
L’INAIL ha pubblicato la Circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, con la quale recepisce la proroga del termine di ripresa dei versamenti a seguito degli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia, ricordando che in base alla nuova formulazione dell’articolo 48, comma 13, del DL n. 189/2016, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 1° giugno 2019.Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione ovvero mediante rateazione, in numero massimo di 120 rate decorrenti dalla medesima data di importo non inferiore a 50,00 euro ciascuna. A tal fine l’INAIL ha rilasciato un apposito modello che gli interessati dovranno inviare alle sedi territoriali per accedere alla rateazione.
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Indennità anti TBC: aumentati gli importi 2019
L’INPS, con la Circolare n. 4 del 25 gennaio 2019, comunica la rivalutazione degli importi spettanti agli assistiti per forme tubercolari a valere dall’anno 2019.Nel particolare, l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati passa dai 13,28 euro del 2018 all’importo di 13,43 euro per l’anno 2019. Le procedura automatizzata che gestisce la liquidazione degli importi è già stata aggiornata in base ai nuovi valori.