28/1/2019 – Flusso telematico Modd. 730–4 e cessazione da parte dell’intermediario dell’incarico alla ricezione

SeacInfo Amministrazione del personale
Flusso telematico Modd. 730–4 e cessazione da parte dell’intermediario dell’incarico alla ricezione
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, interviene per fornire indicazioni riguardo le conseguenze per il sostituto d’imposta in caso di cessazione da parte dell’intermediario dell’incarico alla ricezione dei Modd. 730-4.L’Agenzia ricorda che in caso di variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei Mod. 730 (Modd. 730-4), il sostituto d’imposta è tenuto alla comunicazione della predetta variazione tramite Mod. CSO. Qualora il sostituto d’imposta non effettui tale comunicazione l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare tramite PEC l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. A fronte di tale comunicazione è previsto che l’Agenzia delle Entrate contatti il sostituto d’imposta per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione e provveda alla cancellazione dell’indirizzo telematico dell’intermediario. Qualora il sostituto d’imposta non provveda all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i Modd. 730-4, l’Agenzia chiarisce, con la Circolare n. 3/2019, che lo stesso verrà considerato in posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno mai presentato, a partire dal 2011, il Mod. CSO e pertanto sarà tenuto a compilare il Quadro CT in sede di trasmissione della Certificazione Unica.

Articoli Correlati