25/1/2019 – Sanzioni civili per omissione contributiva solo se il licenziamento è nullo

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Sanzioni civili per omissione contributiva solo se il licenziamento è nullo
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2019 pubblicata il 24 gennaio 2019, ha ritenuto inapplicabili le sanzioni civili al datore di lavoro che non ha pagato i contributi dopo l’intimazione del licenziamento, benché questo sia poi stato annullato con sentenza. I giudici della Corte distinguono tra il licenziamento nullo fin dall’origine, come quello discriminatorio o intimato in forma orale, e quello che invece viene annullato per carenza di giusta causa o giustificato motivo. Nel secondo caso, il datore fa affidamento sulla legittimità della propria scelta e dopo la sentenza di annullamento del giudice dovrà versare solo gli arretrati ma non anche le sanzioni.

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