25/1/2019 – Mobilità in deroga per lavoratori di aziende nelle aree di crisi industriale complessa: indicazioni

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Mobilità in deroga per lavoratori di aziende nelle aree di crisi industriale complessa: indicazioni
A seguito delle previsioni della Legge di Bilancio 2019 in tema di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa (art. 25-ter), l’INPS, con il Messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019, ha fornito alcune indicazioni operative ad integrazione della Circolare n. 90/2018. L’Istituto sottolinea che l’ambito di applicazione della mobilità in deroga risulta esteso anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 ed è prevista una durata massima di 12 mesi senza il limite temporale del 31 dicembre 2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione. Quindi, ai fini del pagamento della prestazione, è necessario aver terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 e, inoltre, la prestazione deve essere stata concessa dalla Regione senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.

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