14/2/2019 – La somministrazione fraudolenta: le indicazioni agli ispettori

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La somministrazione fraudolenta: le indicazioni agli ispettori
Con la Circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito al neo-introdotto reato di somministrazione fraudolenta, specificandone i collegamenti con l’appalto illecito e con il distacco di personale non autentico. Infatti, l’appalto non genuino e il distacco elusivo costituiscono di per sé delle fattispecie di somministrazione fraudolenta, laddove si rinvenga l’intento di eludere norme di legge o di contratti collettivi. Pertanto, in tali ipotesi saranno previste anche le sanzioni applicabili al reato di somministrazione fraudolenta, se pur limitatamente alle condotte che abbiano avuto inizio o che si siano protratte dopo la reintroduzione della fattispecie criminosa.

14/2/2019 – Mini proroga del termine d’invio della comunicazione all’ENEA per gli interventi di recupero edilizio

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Mini proroga del termine d’invio della comunicazione all’ENEA per gli interventi di recupero edilizio
Con una nota pubblicata sul sito internet www.enea.it, l’ENEA ha comunicato che è nuovamente disponibile il portale https://ristrutturazioni2018.enea.it per l’invio dei documenti relativi agli interventi di recupero edilizio che comportano un risparmio energetico e all’acquisto di elettrodomestici; tale comunicazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di fruire della detrazione del 50%.In particolare, l’Enea evidenzia che la scadenza per l’invio dei dati relativi ai lavori effettuati prima del 21 novembre 2018 viene prorogata di 2 giorni. Di conseguenza il termine ultimo d’invio slitta dal 19 al 21 febbraio 2019.

14/2/2019 – Proroga al 30 aprile 2019 per esterometro e spesometro

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Proroga al 30 aprile 2019 per esterometro e spesometro
Come si apprende dalla stampa specializzata il sottosegretario all’Economia ha annunciato uno slittamento al 30 aprile 2019 di alcune scadenze previste per il 28 febbraio 2019.In particolare la proroga, che dovrà essere formalizzata con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrebbe riguardare:la comunicazione dei dati fatture estere di gennaio (esterometro) non transitate dallo SdI;la comunicazione dei dati fatture (spesometro).Rimane fissata, invece, al 28 febbraio 2019 la scadenza per la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al quarto trimestre 2018.

13/2/2019 – Prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà dell’artigianato (FSBA): nuovi accordi interconfederali

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Prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà dell’artigianato (FSBA): nuovi accordi interconfederali
Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI con CIGL, CISL e UIL hanno sottoscritto due Accordi interconfederali, rispettivamente in data 17 dicembre 2018 e 4 febbraio 2019, tesi al miglioramento delle prestazioni di sostegno al reddito garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (FSBA).In particolare, viene stabilito che, in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019:possono essere sottoscritti accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione salariale di assegno ordinario fino ad un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su sei giorni) comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del biennio mobile (Accordo del 17 dicembre 2018);l’ammontare sia dell’assegno ordinario che dell’assegno straordinario (pari all’80% della retribuzione per le ore non prestate) venga calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS (pari per il 2019 ad euro 1.193,75). La regolarità contributiva utile ai fini dell’erogazione delle prestazioni è fissata in 36 mesi consecutivi dal momento dell’iscrizione (Accordo del 4 febbraio 2019).

13/2/2019 – Verifica del limite di esenzione per singolo buono pasto anche in caso di utilizzo cumulativo

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Verifica del limite di esenzione per singolo buono pasto anche in caso di utilizzo cumulativo
L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, chiarisce in modo univoco che la verifica del limite di esenzione dal reddito di lavoro dipendente stabilito per i buoni pasto dall’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR (pari ad euro 5,29 per quelli cartacei e ad euro 7 per quelli elettronici) deve essere effettuata in relazione al singolo buono a prescindere dal numero di buoni utilizzati nella medesima giornata.A tale riguardo, si ricorda che l’art. 4, comma 1, lett. d) del Decreto ministeriale n. 122/2017 sancisce il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto nella stessa giornata.

13/2/2019 – Lavoratori impatriati: chiarimenti sul regime fiscale agevolato

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Lavoratori impatriati: chiarimenti sul regime fiscale agevolato
Con Risposta 12 febbraio 2019, n. 32, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.Nel caso di specie l’istante, dopo essersi laureato in Italia, trasferisce la propria residenza e il domicilio in Francia e si iscrive all’AIRE con decorrenza dal 16 giugno 2017; successivamente trasferisce la residenza presso il registro AIRE nel Regno Unito dove, dal 16 aprile 2018, ha iniziato a lavorare. Ciò posto, l’Agenzia ha chiarito che, qualora l’istante rientrasse in Italia nel 2019 non potrebbe beneficiare del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati in quanto l’attività continuativa di lavoro svolta fuori dall’Italia sarebbe inferiore ai 24 mesi. Diversamente, il requisito potrebbe dirsi integrato laddove il rientro avvenisse successivamente al 16 aprile 2020 e l’attività lavorativa fosse prestata all’estero sino a tale data.

13/2/2019 – Decreto semplificazioni: pubblicata in G.U. la Legge di conversione

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Decreto semplificazioni: pubblicata in G.U. la Legge di conversione
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2019, n. 36, la Legge di conversione del D.L. n. 135/2018 (c.d. Decreto semplificazioni).Tra le novità introdotte si segnalano le seguenti:modifiche alla disciplina del Terzo settore (ripristino della riduzione dell’aliquota IRES applicabile agli enti no profit);modifiche alla disciplina delle diverse tipologie di definizione agevolata (in particolare, si segnala la riapertura della rottamazione-ter anche ai soggetti che entro il 7 dicembre 2018 non hanno pagato le somme dovute per il 2018);modifiche al ‘saldo e stralcio’;modifiche all’ambito soggettivo del regime forfetario;applicazione dell’iperammortamento per i magazzini automatizzati;esonero dalla fattura elettronica per tutte le prestazioni sanitarie;introduzione di una specifica disciplina antielusione e antievasione IVA sulle cessioni di apparecchi elettronici.

12/2/2019 – Reintegra del lavoratore che ha prestato attività per le imprese dello stesso gruppo societario

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Reintegra del lavoratore che ha prestato attività per le imprese dello stesso gruppo societario
In tema di licenziamento individuale, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che ha svolto attività per più aziende dello stesso gruppo societario, il quale, per effetto della codatorialità, va reintegrato e risarcito. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 3899 dell’11 febbraio 2019, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui uno stesso dipendente presti in modo indifferenziato servizio contemporaneamente a favore di diversi datori, si è in presenza di un unico rapporto di lavoro e tutti i fruitori della sua attività vanno considerati (ex art. 1294 c.c.) solidalmente responsabili per le obbligazioni relative.

12/2/2019 – Spese sanitarie consultabili sul web

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Spese sanitarie consultabili sul web
In data 7 febbraio 2019, il MEF ha resto noto che sono disponibili sul sito web www.sistemats.it i servizi telematici rivolti ai cittadini per la consultazione delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.In particolare, il contribuente può:consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie;segnalare eventuali incongruenze che possono riguardare importi e classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale. Tale funzionalità è disponibile per i dati relativi all’anno 2019 ed è attiva fino al 31 gennaio 2020;esercitare l’opposizione all’invio di tali dati all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale funzionalità è disponibile annualmente, solo nel mese di febbraio, secondo le indicazioni condivise con il Garante per la protezione dei dati personali.

12/2/2019 – Scissione dei pagamenti in presenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare

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Scissione dei pagamenti in presenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare
Con Risposta 6 febbraio 2019, n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, in presenza di patrimoni c.d. ‘dedicati’, ovvero sottratti all’ordinaria gestione aziendali e destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis e seguenti C.c).L’Agenzia ha precisato che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una società soggetta alla disciplina della scissione dei pagamenti, ancorchè connessi alle attività relative al patrimonio destinato a uno specifico affare, (art. 2447-bis, C.c.) è applicabile il c.d. ‘split payment’.Nel caso di specie si tratta di una società italiana (soggetta alla disciplina della scissione dei pagamenti) avente come oggetto sociale l’esercizio di attività nel settore del cinema, alla quale una società di produzione cinematografica estera (per la realizzazione di una serie di opere cinematografiche sul territorio italiano) eroga un finanziamento che confluisce nel conto ‘Patrimoni destinati ad uno specifico affare’ così come previsto dall’art. 2447-bis, C.c..