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Danno biologico anche alla madre del lavoratore infortunato
Il danno biologico per le sofferenze patite dal genitore convivente con il figlio gravemente infortunato dopo il sinistro sul lavoro deve essere liquidato, anche in via equitativa.La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4617 pubblicata il 15 febbraio 2019, ha condannato il datore di lavoro a risarcire la madre del giovane lavoratore vittima del sinistro, perché l’infortunato scarica sul genitore angoscia e frustrazione patite dopo il grave incidente avvenuto sul lavoro.I giudici hanno determinato in via equitativa (cioè calcolato sulla base dei principi di adeguatezza e proporzione) il danno patito. La somma poteva essere anche maggiore, ma la ricorrente non ha prodotto prove sufficienti.
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Assunzione di detenuti e internati: le istruzioni sui benefici
L’INPS, con la Circolare n. 27 del 15 febbraio 2019, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dei benefici contributivi a favore delle cooperative sociali e delle aziende pubbliche e private, che assumono persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno. Lo sgravio dei contributi è del 95% dell’aliquota complessivamente dovuta, calcolata sulla retribuzione del lavoratore, mentre non trova applicazione sul contributo dello 0,30% per l’integrativo NASPI.L’INPS ricorda che le agevolazioni sono corrisposte sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei datori di lavoro nei limiti delle risorse stanziate.
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Riduzione forfetaria del tasso di cambio per i residenti a Campione d’Italia: Provvedimento
Con Provvedimento 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate, in base all’art. 188-bis, TUIR, così come riscritto dalla Legge di Bilancio 2019, ha stabilito, per il periodo d’imposta 2018, la diminuzione forfetaria del cambio per i residenti nel Comune di Campione d’Italia.In particolare, la percentuale di riduzione applicabile ai redditi:diversi da quelli di impresa, prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia;di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia;prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, è pari al 30%.
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In arrivo comunicazioni per l’adempimento spontaneo da parte del contribuente in presenza di presunte anomalie
Con Provvedimento 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sta inviando ai contribuenti delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali, tra le quali troviamo, ad esempio, redditi da locazione di fabbricati, anche con opzione per la cedolare secca, redditi di lavoro autonomo a tassazione ordinaria o agevolata (forfetario), redditi di lavoro dipendente.In particolare viene precisato che all’interno di tali lettere di compliance sono rese disponibili le informazioni al fine di verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e consentire, al contribuente, di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le presunte anomalie.I dati contenuti nelle comunicazioni riguardano i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili:ai contratti di locazione registrati;ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali;ai dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA comunicati (spesometro);nonché:l’identificativo della comunicazione;gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti;l’importo del reddito parzialmente o totalmente omesso.L’Agenzia precisa che la comunicazione viene spedita agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti, o per posta ordinaria.I contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
È stato pubblicato sul S.O. n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.Il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
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Artigiani e commercianti: aliquote IVS 2019
Con Circolare 13 febbraio 2019, n. 25, l’INPS ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2019 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.Nello specifico, si prevede che:le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2019 sono pari al 24 per cento per gli artigiani e al 24,09 per cento per i commercianti;per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono pari al 21,45 per cento (artigiani) e 21,54 per cento (commercianti);trova ancora applicazione la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2019 sono:reddito minimale: euro 15.878,00;reddito massimale: euro 78.572,00 (euro 102.543,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
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Iva agevolata al 10% sugli interventi di risanamento conservativo
Con Risposta 12 febbraio 2019, n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA da applicare all’intervento di restauro di una ex caserma, al fine di adibirla a deposito librario.Nel caso di specie, l’istante evidenzia che nell’ambito dei lavori di restauro è prevista la fornitura di scaffalature, montate su basi mobili che scorrono su rotaie opportunamente integrate nel pavimento; tali forniture, una volta posate in opera, non possono essere rimosse se non attraverso successivi lavori di trasformazione tipologica dell’edificio.L’Agenzia ritiene che tali forniture fanno parte di un insieme sistematico di opere, potendosi quindi considerarsi ‘accessorie’ alla prestazione principale di restauro e di risanamento conservativo: pertanto anche sulla fornitura e posa in opera di dette scaffalature è possibile applicare l’aliquota IVA del 10% ai sensi della tabella A, parte terza, n. 127- quaterdecies), D.P.R. n. 633/1972.
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Congedo di paternità per l’anno 2019: indicazioni INPS
L’INPS, con il Messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, precisa che, a seguito di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i figli nati nel 2019 ed entro 5 mesi dalla nascita, a:un congedo obbligatorio della durata di 5 giorni, da godersi anche non continuativamente;un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.Per beneficiare del congedo sono tenuti a presentare domanda all’INPS solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto; nel caso in cui l’indennità sia anticipata dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
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Niente risarcimento per l’incidente occorso al lavoratore per una sua condotta abnorme
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha stabilito che per l’incidente avvenuto in cantiere all’operaio non spetta alcun risarcimento da parte del datore di lavoro, nel caso in cui l’accaduto sia dovuto ad una condotta abnorme dello stesso lavoratore. Nel caso di specie, infatti, costituisce rischio elettivo del danneggiato la decisione di calarsi nella fossa in cui viene raccolto il materiale di risulta senza avvertire il gruista che sta operando nell’area. Con la Sentenza n. 4225 del 13 febbraio 2019 viene ribadito l’esonero del datore da qualsiasi responsabilità, nel caso in cui la condotta dell’infortunato è esorbitante ed inopinata tanto da costituire la causa unica del sinistro.
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Precluse le ispezioni su medesime contestazioni, soprattutto se su aspetti già regolarizzati
Con la Circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa l’ambito di operatività della preclusione ispettiva. L’ispezione reiterata non è ammessa su fatti già oggetto di accertamento, dai quali sia emersa la regolarità dell’azienda o una condotta illecita ma già regolarizzata.L’esclusione non opera invece in caso di accertamenti di violazioni compiute in materie diverse da quelle previdenziali e assicurative, oppure in merito a comportamenti omissivi denunciati o non regolarizzati. La preclusione si riverbera anche su documenti già esaminati.