13/2/2019 – Prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà dell’artigianato (FSBA): nuovi accordi interconfederali

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Prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà dell’artigianato (FSBA): nuovi accordi interconfederali
Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI con CIGL, CISL e UIL hanno sottoscritto due Accordi interconfederali, rispettivamente in data 17 dicembre 2018 e 4 febbraio 2019, tesi al miglioramento delle prestazioni di sostegno al reddito garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (FSBA).In particolare, viene stabilito che, in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019:possono essere sottoscritti accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione salariale di assegno ordinario fino ad un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su sei giorni) comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del biennio mobile (Accordo del 17 dicembre 2018);l’ammontare sia dell’assegno ordinario che dell’assegno straordinario (pari all’80% della retribuzione per le ore non prestate) venga calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS (pari per il 2019 ad euro 1.193,75). La regolarità contributiva utile ai fini dell’erogazione delle prestazioni è fissata in 36 mesi consecutivi dal momento dell’iscrizione (Accordo del 4 febbraio 2019).

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