12/2/2019 – Reintegra del lavoratore che ha prestato attività per le imprese dello stesso gruppo societario

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Reintegra del lavoratore che ha prestato attività per le imprese dello stesso gruppo societario
In tema di licenziamento individuale, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che ha svolto attività per più aziende dello stesso gruppo societario, il quale, per effetto della codatorialità, va reintegrato e risarcito. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 3899 dell’11 febbraio 2019, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui uno stesso dipendente presti in modo indifferenziato servizio contemporaneamente a favore di diversi datori, si è in presenza di un unico rapporto di lavoro e tutti i fruitori della sua attività vanno considerati (ex art. 1294 c.c.) solidalmente responsabili per le obbligazioni relative.

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