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Modalità di acquisizione degli ulteriori dati ai fini ISA: Provvedimento delle entrate
Con Provvedimento 10 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito, fra l’altro, le modalità di richiesta ed acquisizione massiva e puntale degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA da parte del contribuente e/o degli intermediari abilitati ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.In particolare sono definite:le modalità di richiesta massiva dei predetti dati:la prima riguarda gli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;la seconda interessa gli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente (paragrafo 8.1);la modalità di richiesta puntuale dei dati da parte del contribuente e/o intermediario abilitato.Si noti che l’intermediario abilitato al cassetto fiscale non deve ulteriormente acquisire una specifica delega ai fini ISA.Diversamente l’intermediario privo di delega al cassetto fiscale deve acquisire specifica delega ai fini ISA con validità solo in relazione al 2018, nonché compilare apposito registro cronologico.
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Contratto a tempo determinato illegittimo per mancata adibizione al nuovo progetto
Secondo la Corte di Cassazione è da considerarsi illegittimo il ricorso al contratto a tempo determinato, nel caso in cui il lavoratore risulti adibito non a mansioni direttamente legate al nuovo progetto lanciato dall’azienda, bensì allo svolgimento di attività ordinarie in sostituzione dei colleghi spostati sulla nuova iniziativa imprenditoriale. Con l’Ordinanza n. 12643 del 13 maggio 2019 viene ribadito che le ragioni effettive dell’assunzione a termine vanno indicate in maniera puntuale e precisa e l’interessato deve essere impiegato direttamente nell’ambito delle attività alla base dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso di specie, vista la nullità del termine, scatta l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
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Conciliazione sindacale e obbligo di versamento dei contributi INPS
La Corte di Cassazione ha precisato, con l’Ordinanza n. 12652 del 13 maggio 2019, che, in caso di conciliazione sindacale tra datore di lavoro e lavoratore e in cui quest’ultimo rinunci ai suoi diritti, il datore è comunque tenuto a pagare i contributi dovuti all’INPS sulla retribuzione.
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Cause ostative al regime forfetario: Interpello
Con Risposta 13 maggio 2019, n. 137, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il controllo indiretto di S.r.l. (possesso di una quota dell’80% da parte della moglie) che esercita attività con codice ATECO differente da quello del contribuente non integra la causa ostativa ex lettera d), comma 57, Legge n. 190/2014. Di conseguenza, è possibile adottare il regime forfetario.
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Incentivi lavoratori impatriati: Decreto Crescita
Tra le novità introdotte con il c.d. ‘Decreto Crescita’ (in vigore dal 1° maggio 2019) si segnala la modifica della disciplina di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 relativamente al regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati.In particolare, il Decreto in commento ha previsto che, a partire dal 2020, il reddito di lavoro dipendente/assimilato nonché di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente/autonomo) prodotto in Italia da lavoratori che vi trasferiscono la residenza, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni: i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni; l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia. Relativamente al regime in esame va evidenziato che: la percentuale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia; è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dall’1° gennaio 2020.
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Regime premiale ISA, definiti i livelli di affidabilità: Provvedimento
Con Provvedimento 10 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi legati all’affidabilità fiscale che consentono di accedere ai benefici premiali previsti dalla disciplina ISA (art. 9-bis, D.L. n. 50/2017) per il periodo d’imposta 2018. Si segnala che, in caso di livelli pari:almeno ad 8 è previsto:l’esonero dall’apposizione del visto di conformità/prestazione della garanzia ai fini IVA per rimborso/compensazione di crediti fino a 50.000 euro;l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e IRAP fino a 20.000 euro maturati nel periodo d’impota 2018;almeno a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Nel Provvedimento sono state anche definite le modalità di richiesta ed acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA da parte degli intermediari abilitati ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.
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Aggiornato il fascicolo 3 del Modello REDDITI PF 2019 e le relative istruzioni: Provvedimento
Con Provvedimento 10 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al Mod. REDDITI 2019-PF, fascicolo 3, approvato con Provvedimento 30 gennaio 2019 e alle relative istruzioni, nonché alle specifiche tecniche>/B> per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello REDDITI 2019-PF, approvate con Provvedimento 14 febbraio 2019.In particolare, si segnalano, tra le altre, le seguenti modifiche:nuove cause di esclusione ISA (introdotti i codici 12 e 13);introduzione di nuove specie di animali da allevamento (quadro RD);correzione di alcuni crediti d’imposta derivanti dal quadro RU;revisione della Tabella relativa ai codici degli aiuti di Stato (quadro RS);recepimento della disciplina fiscale dei redditi prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d’Italia.
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Aggiornamento del modello per il congedo post partum
A fronte della facoltà in caso di maternità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 485 della Legge n. 145/2018), l’INPS, in attesa dell’emanazione delle indicazioni operative, ha reso nota la disponibilità online del modello di richiesta aggiornato, con adeguamento anche delle relative istruzioni contenute nel manuale d’uso. Con il Messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019 viene precisato che da tale data è possibile la presentazione della domanda telematica di maternità spuntando la specifica opzione della fruizione integrale post partum per la durata di cinque mesi. Si ricorda che la domanda va presentata prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità).
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INPS: precisazioni sulla restituzione dei contributi eccedenti il massimale
L’INPS, con la Circolare n. 63 del 9 maggio 2019, fornisce alcune precisazioni in merito al versamento di contributi eccedenti il massimale annuo ed al regime prescrizionale delle domande di rimborso.L’Istituto precisa che:l’eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, nel termine prescrizionale di dieci anni;in conformità ai principi generali che regolano la restituzione della contribuzione indebitamente versata, le somme che non potranno formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizionale, rimarranno acquisite dall’INPS e, comunque, saranno improduttive di effetti previdenziali.
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Aggiornato il sistema di utility per le agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato
L’INPS, con il Messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019, ha implementato il portale dal quale acquisire le informazioni sulla sussistenza dei requisiti che permettono la fruizione dell’esonero contributivo a chi assume un giovane mai impiegato a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa.L’Istituto rende noto che i datori dovranno comunque continuare ad acquisire e conservare l’autocertificazione del dipendente e l’acquisizione di una tale dichiarazione è condizione di consultabilità dell’utility stessa.