SeacInfo Fiscale
Rimodulazione dei versamenti in acconto: Risoluzione
Con Risoluzione 12 novembre 2019, n. 93, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai versamenti degli acconti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che, in riferimento all’art. 58, D.L. n. 124/2019 (c.d. ‘Decreto Fiscale 2020’), i versamenti della prima e seconda rata di acconto IRPEF, IRES ed IRAP devono essere rimodulati per i soggetti di cui all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2019, ovvero coloro che:esercitano attività economiche (in forma di impresa o lavoro autonomo) per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dal fatto che vengano applicati o meno;dichiarano compensi o ricavi entro i limiti stabiliti per ciascun ISA;applicano il regime forfetario agevolato (oppure altri criteri forfetari) o il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.Relativamente alle imposte invece, unitamente a quanto stabilito nel predetto art. 58 e cioè IRPEF, IRES ed IRAP, la rimodulazione del versamento è applicabile anche all’imposta sostitutiva dovuta dai minimi/forfetari, nonché alla cedolare secca sul canone di locazione, all’IVIE e all’IVAFE. L’art. 58, D.L. n. 124/2019 prevede infine la rimodulazione dell’acconto in due rate di pari importo al 50% (anziché 40% e 60%). Per il 2019 è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata ed è quindi dovuta la seconda rata nella misura del 50% per un totale di 90%; quest’ultima percentuale si applica anche per quanto riguarda il versamento in un’unica soluzione.
SeacInfo Amministrazione del personale
Risarcito il lavoratore a cui l’azienda non offre reimpiego anche in mansioni inferiori
Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo deve essere risarcito dal datore di lavoro qualora quest’ultimo, nonostante la prova che al momento del licenziamento non vi era nessun posto di lavoro per il compimento di mansioni equivalenti, non abbia però prospettato al lavoratore la possibilità di reimpiego in mansioni inferiori comunque compatibili con il suo bagaglio professionale.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29100 dell’11 novembre 2019, secondo la quale tale onere sussiste in capo al datore di lavoro in attuazione del principio di correttezza e buona fede.
SeacInfo Amministrazione del personale
Risarcimento al dipendente licenziato per la colluttazione col sottoposto
La Corte di Cassazione ha statuito che è illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che si è difeso dall’aggressione di un sottoposto.Con la Sentenza n. 29090 dell’11 novembre 2019, la Suprema Corte ha precisato che dalla colluttazione, conseguente al diverbio tra i due soggetti, discende comunque la risoluzione del rapporto, ma con riconoscimento di un’indennità risarcitoria, in quanto il provvedimento sarebbe altrimenti sproporzionato.
SeacInfo Fiscale
Sanzioni applicabili qualora il lotto di fatture elettroniche venga scartato
Con Principio di Diritto 11 novembre 2019, n. 23, l’Agenzia delle Entrata ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in presenza di scarto di un lotto di fatture elettroniche.L’Agenzia, sottolineando il principio in base al quale la fattura elettronica, o le fatture del lotto di cui al file scartato da SdI, si considerano non emesse, ha precisato che trovano applicazione, non cumulativa bensì alternativa tra loro, i seguenti istituti:concorso di violazioni e continuazione (applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, art. 12, D.Lgs. n. 472/1997);ravvedimento operoso (sanzione ridotta ad 1/10, 1/9, 1/8, ecc., art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).Si rammenta che la mancata emissione della fattura nei termini previsti, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di euro 500;tra euro 250 ed euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
SeacInfo Fiscale
Rimodulazione secondo acconto per le imposte dirette: nessuna modifica ai modelli dichiarativi
Con Comunicato stampa 7 novembre 2019, Assosoftware (Associazione dei produttori di software) ha chiarito che, per coloro i quali sono interessati dal ricalcolo del secondo acconto delle imposte dirette (IRPEF, IRES ed IRAP) stabilito dall’art. 58, D.L. n. 124/2019 (c.d. ‘Decreto fiscale 2020’), non vi sarà necessità di modificare gli appositi modelli dichiarativi, mantenendo di fatto invariati i precedenti valori calcolati al 40 e 60% ed indicati nel rigo RN62 (per Redditi PF).Va infine specificato che il ricalcolo degli acconti al 90% interesserà i contribuenti di cui all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2019, cioè:soggetti che esercitano attività economiche e per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale;soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.Sono compresi anche coloro i quali operano nel regime forfetario.Nonostante la disciplina normativa faccia riferimento esclusivamente a IRPEF, IRES e IRAP, la risposta data ad Assosoftware farebbe comprendere anche le imposte sostitutive dei minimi/forfetari, l’IVIE e l’IVAFE, nonché la cedolare secca. Tuttavia, si attende al riguardo un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
SeacInfo Amministrazione del personale
Cessione d’azienda: no decadenza in caso di passaggio del dipendente al cessionario
In tema di cessione d’azienda, la dipendente impiegata nel ramo d’azienda ceduto che richiede la prosecuzione del rapporto di lavoro con l’impresa cessionaria, non è soggetta ai termini di decadenza previsti dall’art. 32, comma 4, della Legge n. 183/2010.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 28750/2019, a seguito di un’interpretazione letterale sulle fattispecie ricomprese nelle diverse lettere del suddetto comma.
SeacInfo Amministrazione del personale
Giornalisti: nuove aliquote contributive ed estensione della copertura assicurativa
Con le Circolari nn. 7 e 8 del 31 ottobre 2019, l’INPGI ha aggiornato, da una parte, le aliquote contributive applicabili sia al contributo soggettivo che a quello integrativo, e dall’altra ha esteso la garanzia della copertura assicurativa per infortuni professionali anche ai percettori di compensi annui non inferiori a 3000 euro.Per quanto riguarda la contribuzione per i giornalisti inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi è stata prevista una variazione dell’aliquota complessiva dal 26,72% al 28%, a decorrere dal periodo di paga di novembre 2019.
SeacInfo Amministrazione del personale
Dipendente aggredito in servizio: no risarcimento senza prova della nocività dell’ambiente di lavoro
Il dipendente aggredito in servizio deve provare, oltre all’esistenza del danno alla salute, anche la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso tra quest’ultima ed il danno stesso, altrimenti viene meno il diritto al risarcimento da parte dell’impresa.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 28516 del 6 novembre 2019, secondo la quale l’imprenditore è obbligato ad adottare non solo le misure tassativamente previste dalla legge in base al tipo di attività svolta, ma anche quelle ulteriori che siano in concreto necessarie per la specificità del rischio.
SeacInfo Fiscale
Cedolare secca al 10% per eventi calamitosi: Interpello
Con Risposta 7 novembre 2019, n. 470, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione della cedolare secca nella misura del 10% per la locazione di immobili siti in comuni in stato di emergenza è necessario riferirsi ai provvedimenti dei commissari delegati che individuano i comuni colpiti dagli eventi calamitosi in esame.Nel caso di specie, con determinazione n. 573/2013 il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha inserito nella lista dei comuni colpiti da eccezionali avversità atmosferiche anche quello in cui sono situati gli immobili oggetto di Interpello, motivo per il quale si è resa possibile l’applicazione della cedolare secca al 10%.
SeacInfo Fiscale
Dichiarazione di successione e obbligo testamentario di alienazione di beni immobili: Interpello
Con Risposta ad Interpello 7 novembre 2019, n. 471, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di legato obbligatorio di somma di denaro che produrrà i suoi effetti in capo ai legatari solo successivamente all’alienazione di immobili di proprietà del de cuius da parte dell’esecutore testamentario, la presentazione della dichiarazione di successione ed il pagamento della relativa imposta è a carico di quest’ultimo soggetto.Successivamente, all’esito del compimento della vendita dei citati immobili il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere dell’esigibilità e della liquidità; di conseguenza, l’esecutore testamentario (o i legatari) dovrà presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita, con riliquidazione della relativa imposta di successione.