13/11/2019 – Rimodulazione dei versamenti in acconto: Risoluzione

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Rimodulazione dei versamenti in acconto: Risoluzione
Con Risoluzione 12 novembre 2019, n. 93, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai versamenti degli acconti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che, in riferimento all’art. 58, D.L. n. 124/2019 (c.d. ‘Decreto Fiscale 2020’), i versamenti della prima e seconda rata di acconto IRPEF, IRES ed IRAP devono essere rimodulati per i soggetti di cui all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2019, ovvero coloro che:esercitano attività economiche (in forma di impresa o lavoro autonomo) per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dal fatto che vengano applicati o meno;dichiarano compensi o ricavi entro i limiti stabiliti per ciascun ISA;applicano il regime forfetario agevolato (oppure altri criteri forfetari) o il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.Relativamente alle imposte invece, unitamente a quanto stabilito nel predetto art. 58 e cioè IRPEF, IRES ed IRAP, la rimodulazione del versamento è applicabile anche all’imposta sostitutiva dovuta dai minimi/forfetari, nonché alla cedolare secca sul canone di locazione, all’IVIE e all’IVAFE. L’art. 58, D.L. n. 124/2019 prevede infine la rimodulazione dell’acconto in due rate di pari importo al 50% (anziché 40% e 60%). Per il 2019 è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata ed è quindi dovuta la seconda rata nella misura del 50% per un totale di 90%; quest’ultima percentuale si applica anche per quanto riguarda il versamento in un’unica soluzione.

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