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Covid-19: sospensione versamenti e adempimenti tributari per i comuni della zona rossa
Con Decreto del Ministero Economia e Finanze, firmato lunedì 24 febbraio 2020 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda i versamenti e gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.I comuni interessati sono i seguenti:Bertonico (LO)Casalpusterlengo (LO)Castelgerundo (LO)Castiglione D’Adda (LO)Codogno (LO)Fombio (LO)Maleo (LO)San Fiorano (LO)Somaglia (LO)Terranova dei Passerini (LO)Vo’ (PD)
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Reintegra del lavoratore se nella lettera di contestazione non sono indicati i fatti alla base del recesso
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4879 del 24 febbraio 2020, ha statuito la reintegra con tutela indennitaria debole per il lavoratore licenziato per ricatto, minaccia e lesione dell’immagine aziendale, in quanto i fatti posti alla base del recesso non erano stati indicati nella lettera di contestazione.I giudici, infatti, hanno precisato che l’inesistenza della contestazione configura un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato. Non è consentito al datore di lavoro di allegare direttamente in giudizio i fatti su cui si fonda il provvedimento espulsivo.
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Contratto di agenzia: la pretesa della lavoratrice di regolarizzare il rapporto di lavoro non legittima il recesso
La minaccia di far valere un diritto costituisce causa di annullamento del contratto esclusivamente qualora sia diretta ad ottenere un risultato iniquo ed abnorme, diverso dal risultato conseguibile per mezzo dell’esercizio del diritto stesso, o nell’ipotesi nella quale la minaccia abbia effettiva funzione intimidatoria della condotta, volta a condizionare la volontà dell’altro contraente.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3917 del 17 febbraio 2020, con la quale ha accolto il ricorso di una lavoratrice con contratto di agenzia che sosteneva che il recesso intimatogli dal committente del rapporto di agenzia fosse privo di giusta causa, in quanto conseguente alla propria pretesa di essere regolarizzata e remunerata per il lavoro di tipo subordinato che aveva svolto per la società in aggiunta a quello di agenzia.
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Cessioni di beni finiti: risposta ad interpello
Con Risposta ad interpello 21 febbraio 2020, n. 71, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione dei c.d. ‘beni finiti’ in edilizia per i quali è prevista l’applicazione delle aliquote ridotte.In particolare, è stato precisato che:la ringhiera per balcone completa di ogni elemento;la ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, le tettoie per balconi e le terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificiopossono rientrare nella categoria dei “beni finiti”, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, qualora siano conformi ai requisiti previsti (individualità e autonomia funzionale, sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto).In caso di cessione di beni finiti possono beneficiare delle seguenti aliquote ridotte:4% in caso di cessione per costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;10% in caso di realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies, tab. A parte III, D.P.R. n. 633/1972 (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati.
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Tasse scolastiche e imposta di bollo: chiarimenti
Con Risposta a istanza di consulenza giuridica 20 febbraio 2020, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, come previsto anche da diversi provvedimenti normativi, tra cui la nota n. 2, lettera e), in calce all’art. 4, tariffa parte prima, D.P.R. n. 642/1972 e l’art. 200, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, gli atti relativi al percorso scolastico sono esenti dall’imposta di bollo. Si precisa ulteriormente che le eventuali tasse già versate che non risultassero dovute, pagate prima dell’emanazione del Decreto MIUR che fissa l’ISEE al di sotto del quale gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuola secondarie di secondo grado sono esentati dal pagamento, posso essere chieste a rimborso secondo le modalità definite dal Provvedimento 7 febbraio 2014, n. 18173.
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Va risarcito il dipendente imprudente infortunatosi nell’esecuzione di un ordine del superiore
La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di infortunio sul lavoro, il datore è obbligato a risarcire il dipendente anche se questi sia stato imprudente.Con la Sentenza n. 4619 del 21 febbraio 2020, la Suprema corte ha chiarito che, se al momento del sinistro il lavoratore era in presenza del suo superiore, deve ritenersi che abbia agito su ordine del datore, al quale dunque va addebitata la condotta. I giudici hanno inoltre sottolineato che, in solido con l’impresa, è responsabile anche la casa produttrice del macchinario che ha causato l’incidente.
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Non si perdono le agevolazioni ‘prima casa’ in caso di riacquisto all’estero: Interpello
Con Risposta ad Interpello 20 febbraio 2020, n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza delle agevolazioni fiscali ‘prima casa’ previste dall’art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), nel caso di riacquisto dell’abitazione principale fuori dal territorio italiano, entro l’anno dalla vendita della precedente.L’Agenzia, richiamando la Circolare n. 31/2010, ha confermato che è ammesso il mantenimento dei benefici tributari anche nel caso in cui il contribuente proceda, entro un anno dalla vendita della prima casa in Italia, all’acquisto di altro immobile situato all’estero, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che lo stesso è effettivamente adibito a dimora abituale.A questo scopo, secondo l’Agenzia:il contribuente è tenuto a fornire adeguata documentazione comprovante il diritto a fruire dell’agevolazione;tale diritto deve poter essere verificabile da parte dell’Amministrazione finanziaria mediante strumenti di cooperazione amministrativa (ad esempio una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra paesi o un Trattato di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale).
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Corrispettivi telematici: nuovi chiarimenti delle Entrate
Con Circolare 21 febbraio 2020, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.Tra i tanti chiarimenti, il documento di prassi ha precisato che:è possibile utilizzare il credito d’imposta anche se l’acquisto del Registratore telematico avviene tramite leasing; rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo. L’utilizzo del credito può avvenire a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese di registrazione della fattura di acquisto/adattamento;nel caso in cui il pagamento avvenga tramite l’utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket restaurant il commerciante è tenuto:a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso;ad emettere comunque il documento commerciale.nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi (1/7/2019-31/12/2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a euro 400.000 e 1/1/2020-30/6/2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni individuate dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Inoltre, il documento di prassi precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un ‘unico adempimento’: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle citate sanzioni.
Scadenza: VARIAZIONE DATI MOD. EAS
presentazione telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, rispetto a quanto già comunicato
Scadenza: LIBRO UNICO
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente