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Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate: le istruzioni dell’INPS
Con Circolare n. 58 del 7 maggio 2020, l’INPS ha illustrato la gestione delle misure a sostegno del reddito di cui al DL n. 18/2020 (cd. Decreto ‘Cura Italia’), relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome, nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.In particolare, i datori di lavoro titolari di aziende plurilocalizzate, richiedenti la CIG in deroga:devono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la domanda di intervento, corredata dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale, devono inoltrare all’INPS la domanda di integrazione salariale ‘Modello IG_15_deroga’ (cod. ‘SR100’), sulla piattaforma ‘CIGWEB’ con il sistema del ‘ticket’;successivamente alla ricezione dall’Istituto, a mezzo PEC, del provvedimento di autorizzazione al pagamento, devono trasmettere allo stesso tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (Modello ‘SR 41’ semplificato), entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
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Comunicazioni obbligatorie: nuovo sistema informativo per la Provincia Autonoma di Trento
Sul sito di Cliclavoro, con Comunicato dell’8 maggio 2020, è stato pubblicato che è in stato di preparazione il nuovo sistema informativo regionale per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie della Provincia Autonoma di Trento. Pertanto, a partire dall’11 maggio 2020, nella suddetta Provincia non sarà più possibile registrare una nuova utenza attraverso l’indirizzo www.co.lavoro.gov.it del portale ministeriale. Tale sistema potrà essere usato dagli utenti già registrati fino alle ore 12.00 del 20 maggio 2020. In riferimento alle comunicazioni delle assunzioni congiunte nel settore dell’agricoltura continuerà invece ad essere valido il sistema ministeriale anche dopo tale data. La Provincia Autonoma di Trento fornirà a breve indicazioni sui tempi e modalità di accesso al nuovo sistema. Per avere ulteriori informazioni è disponibile il servizio di supporto all’indirizzo email sare.adl@provincia.tn.it.
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Prestazioni di integrazione salariale: gestione IBAN non corretti o non validati
Nel contesto dell’attuale emergenza Coronavirus, l’INPS interviene a fornire istruzioni per favorire una tempestiva erogazione dell’integrazione salariale a favore dei lavoratori, nei casi in cui i codici IBAN, indicati nelle domande di liquidazione della prestazione, risultino essere non corretti o non validati dagli Istituti di credito e da Poste Italiane (ad esempio, codice fiscale associato ad IBAN diverso da quello del beneficiario della prestazione).Con il Messaggio n. 1904 del 7 maggio 2020, l’Istituto precisa che, in presenza di tali errori, verrà annullato il codice IBAN non corretto presente sul modello SR41/SR43 e la prestazione dell’integrazione salariale sarà erogata con pagamento diretto tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane.
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Rimborso analitico e rimborso forfettario delle spese di trasferta: differenze
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8489 del 6 maggio 2020, ha sottolineato che l’indennità di trasferta corrisposta al dipendente in busta paga assieme allo stipendio ed alle altre voci retributive, in riferimento alle spese sostenute durante la trasferta, ha sempre natura meramente restitutoria e non retributiva, se, come nel caso analizzato dalla Corte, vi è un rimborso analitico delle spese sostenute.La Suprema Corte ha spiegato infatti che nel caso di rimborso analitico il dipendente non subisce alcuna conseguenza in tema di tassazione, in quanto il rimborso gli viene riconosciuto sulla base della documentazione dallo stesso fornita e non può mai superare la spesa effettivamente sostenuta. Nel caso in cui il rimborso delle spese avvenga secondo il metodo forfettario, è previsto invece un limite oltre il quale l’importo forfettario riconosciuto al lavoratore diventa computabile nel reddito da lavoro dipendente (ex art. 51, c. 5, TUIR).
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Sanzione per mancata apposizione visto di conformità su compensazioni fiscali: Ordinanza
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5289, ha sancito che la compensazione indebita di crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato non può essere oggetto di sanzione alla pari di una omissione di versamento, in quanto costituisce una semplice violazione formale.La mancata apposizione del visto non costituisce, infatti, né un pregiudizio alle azioni di controllo o alle stesse casse erariali, né una modifica della base imponibile e del calcolo del versamento dovuto: rimane quindi intatto, anche a seguito di tale violazione formale, il diritto del contribuente di portare eventuali crediti Iva in compensazione.A fronte di mancata apposizione del visto di conformità, il professionista abilitato è sanzionato (con un importo pari a euro 250,00) ai sensi dell’art. 8, D.Lgs n. 471/1997.
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Premio di 100 euro: chiarimenti sul calcolo del limite di 40 mila euro per i lavoratori impatriati
Con Circolare n. 11 del 6 maggio 2020, contenente risposte a quesiti sulle disposizioni di cui al DL n. 18/2020 (Decreto ‘Cura Italia’) e al DL n. 23/2020 (Decreto ‘Liquidità’), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al calcolo del limite di 40.000 euro, previsto per il riconoscimento del premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti (art. 63 del DL n. 18/2020).In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai lavoratori dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia (reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione), il suddetto limite di 40.000 euro dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito, a prescindere dall’agevolazione fiscale della quale gli stessi fruiscono, che consente loro di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.
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EBITEMP: prestazioni COVID-19 a sostegno dei lavoratori con contratto di somministrazione
A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, l’Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo (EBITEMP) ha attivato le seguenti prestazioni straordinarie di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di somministrazione, risultati positivi al virus COVID-19:un sussidio giornaliero di 50 euro per ricovero ospedaliero (massimo 50 giorni);un’indennità giornaliera di 50 euro per isolamento domiciliare (massimo 700 euro per nucleo familiare);un contributo per prestazioni sanitarie relative a riabilitazione respiratoria per i lavoratori affetti da polmonite interstiziale scaturita da positività al COVID-19;una liberalità di 5.000 euro in favore dei familiari eredi dei lavoratori deceduti a causa di accertata positività al virus.Le suddette prestazioni hanno effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sono operative fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe. È inoltre previsto un rimborso spese per baby sitter o collaboratore familiare.
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Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui Decreti in materia Coronavirus: Circolare
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 6 maggio 2020, n. 11, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alle misure introdotte dal D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e dal D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità).In particolare, nel documento si analizza:la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;il credito d’imposta per botteghe e negozi;la sospensione di versamenti tributari;ed ulteriori altri vari quesiti.
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Nuova Sabatini: il MISE interviene con due circolari per contrastare i danni economici da COVID-19
In considerazione dei gravi danni che l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 sta provocando all’economia delle imprese, il MISE è intervenuto con due circolari in favore dei soggetti beneficiari dell’agevolazione c.d. ‘Nuova Sabatini’, finalizzata a sostenere l’acquisto di beni strumentali:la Circolare 28 aprile 2020, n. 126262, con cui sono indicate le tipologie di sospensione temporanea delle attività relative al bando Macchinari Innovativi, di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2018. In particolare, nei casi in cui l’attuale situazione abbia comportato una chiusura e/o un rallentamento delle attività, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, è facoltà del soggetto beneficiario richiedere al MISE una sospensione delle attività di realizzazione del programma di investimento ammesso. Sono, tuttavia, fatte salve le spese sostenute nel periodo di sospensione;la Circolare 29 aprile 2020, n. 127757, con cui è riconosciuta alle imprese beneficiarie dell’agevolazione la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione. In particolare, tale proroga è riconosciuta relativamente alle operazioni agevolate per le quali il periodo di 12 mesi per la realizzazione dell’investimento, decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento, include almeno un giorno del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Per i soggetti che si trovano in dette condizioni, la proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione dell’investimento e la presentazione al Ministero dei Modd. DUI e RU è concessa d’ufficio.
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Sistema di tracciabilità per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti
È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 22 aprile 2020 ‘Introduzione di un sistema di tracciabilità per la circolazione nel territorio nazionale degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504’.In particolare, il decreto stabilisce che la circolazione di tali prodotti nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, avvenga previa emissione di un ‘Codice amministrativo di riscontro’ da parte del sistema informatizzato dell’Agenzia delle Dogane; tale codice dovrà essere riportato sulla prescritta documentazione di trasporto nonché accertato al termine della movimentazione dei prodotti sul territorio italiano.Il nuovo sistema di tracciabilità troverà applicazione per la circolazione dei suddetti prodotti nel territorio nazionale nei casi in cui questi ultimi provengano da un altro Stato membro dell’Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul medesimo territorio per essere immessi in consumo altrove.