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Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate: le istruzioni dell’INPS
Con Circolare n. 58 del 7 maggio 2020, l’INPS ha illustrato la gestione delle misure a sostegno del reddito di cui al DL n. 18/2020 (cd. Decreto ‘Cura Italia’), relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome, nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.In particolare, i datori di lavoro titolari di aziende plurilocalizzate, richiedenti la CIG in deroga:devono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la domanda di intervento, corredata dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale, devono inoltrare all’INPS la domanda di integrazione salariale ‘Modello IG_15_deroga’ (cod. ‘SR100’), sulla piattaforma ‘CIGWEB’ con il sistema del ‘ticket’;successivamente alla ricezione dall’Istituto, a mezzo PEC, del provvedimento di autorizzazione al pagamento, devono trasmettere allo stesso tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (Modello ‘SR 41’ semplificato), entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.