8/5/2020 – Rimborso analitico e rimborso forfettario delle spese di trasferta: differenze

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Rimborso analitico e rimborso forfettario delle spese di trasferta: differenze
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8489 del 6 maggio 2020, ha sottolineato che l’indennità di trasferta corrisposta al dipendente in busta paga assieme allo stipendio ed alle altre voci retributive, in riferimento alle spese sostenute durante la trasferta, ha sempre natura meramente restitutoria e non retributiva, se, come nel caso analizzato dalla Corte, vi è un rimborso analitico delle spese sostenute.La Suprema Corte ha spiegato infatti che nel caso di rimborso analitico il dipendente non subisce alcuna conseguenza in tema di tassazione, in quanto il rimborso gli viene riconosciuto sulla base della documentazione dallo stesso fornita e non può mai superare la spesa effettivamente sostenuta. Nel caso in cui il rimborso delle spese avvenga secondo il metodo forfettario, è previsto invece un limite oltre il quale l’importo forfettario riconosciuto al lavoratore diventa computabile nel reddito da lavoro dipendente (ex art. 51, c. 5, TUIR).

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