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Niente reintegra se la condotta addebitata non rientra tra quelle che il CCNL punisce con la mera sospensione
Non può essere reintegrato, seppur manchi la giusta causa per il licenziamento, il casellante che durante uno sciopero blocca la sbarra della pista in alto, facendo in modo che il gestore non incassi i pedaggi dei veicoli in transito sull’autostrada.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9479 del 22 maggio 2020, secondo la quale l’insubordinazione sussiste e la reintegra non può scattare in quanto la condotta addebitata non rientra nelle casistiche che il CCNL applicato punisce con la mera sospensione dal servizio, ovvero i soli casi in cui il dipendente nell’espletamento della sua attività non applica le prescrizioni impartite dall’azienda.
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Decreto Rilancio: proroga in materia di maxi ammortamento
Come è noto la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), ha introdotto il c.d. maxi ammortamento ovvero l’agevolazione che consente alle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il costo di acquisizione di detti beni al solo fine di dedurre maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing.Da ultimo l’articolo 1, D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha: prorogato (nuovamente) la possibilità di effettuare investimenti in beni strumentali materiali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 oppure al 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione;riproposto l’esclusione dall’agevolazione l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1, articolo 164 ,TUIR;introdotto una limitazione prevedendo che la maggiorazione pari al 30% del costo di acquisizione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiori a euro 2,5 milioni.L’articolo 50, Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) dispone il differimento dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 del termine di acquisto dei beni strumentali nuovi il cui ordine sia stato accettato e siano stati pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2019.
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5 per mille: pubblicati gli elenchi definitivi
Sono stati pubblicati in data 25 maggio 2020 sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi definitivi di:enti del volontariato;associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di carattere sociale;enti della ricerca scientifica e dell’universitàa cui è possibile destinare il 5 per mille.Gli elenchi sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati in data 12 maggio 2020; da quella data infatti il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato poteva richiedere la correzione di eventuali errori formali ed anagrafici. L’elenco degli enti della ricerca sanitaria non ha subito modifiche.Sul sito dell’Agenzia è disponibile un motore di ricerca degli iscritti per agevolare la consultazione degli elenchi.I contribuenti possono esprimere la propria scelta anche per il Comune di rispettiva residenza, per sostenere le attività di carattere sociale, e per enti presenti nell’elenco pubblicato dal MIBACT per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
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Sì alla detrazione per recupero edilizio per l’inquilino autorizzato dopo l’inizio dei lavori
Con Risposta ad Interpello 22 maggio 2020, n. 140, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la detrazione per recupero edilizio anche per l’inquilino che ha effettuato interventi nell’immobile regolarmente affittato, ottenendo il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario solo dopo la realizzazione delle opere.Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’acquisizione dell’autorizzazione del proprietario dopo l’inizio dei lavori non preclude la detrazione, a patto che sia formalizzata (in forma scritta, non è sufficiente un’autorizzazione resa telefonicamente) entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.Diversamente, la mancanza all’inizio dei lavori di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
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In pagamento le indennità di aprile per gli iscritti all’INPS
Con Comunicato stampa 21 maggio 2020, l’INPS ha precisato che sono in pagamento le indennità di aprile pari ad euro 600, riconosciute dal D.L. Rilancio a favore:dei lavoratori autonomi;dei collaboratori;degli stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari;e di euro 500 per gli operai a tempo determinato dell’agricoltura. Le operazioni di accredito si concluderanno lunedì 25 maggio con il medesimo strumento di riscossione utilizzato per la rata di marzo. Il pagamento in contanti avverrà da martedì 26 fino a giovedì 28 maggio. L’indennità prevista per i lavoratori autonomi dello spettacolo per i mesi di aprile e maggio verrà erogata dopo la verifica dei requisiti previsti dal D.L. Rilancio per il 2019 (presenza di almeno 7 giornate assicurate e un reddito inferiore a 35.000 euro).
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Emergenza COVID-19: chiarimenti INPS sulla sospensione dei termini in materia assistenziale
L’INPS, con il Messaggio n. 2097 del 20 maggio 2020, fornisce chiarimenti in merito alla proroga dei termini di decadenza per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative, ed ai relativi criteri applicativi (ex artt. 34 e 83 DL n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla Legge n. 27/2020). In particolare, l’Istituto fornisce precisazioni riguardanti le sospensioni dei termini decadenziali:per le prestazioni assistenziali di invalidità civile, cecità civile, sordità handicap e disabilità;in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo, in materia di invalidità civile e assegno sociale.
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Emergenza Coronavirus: DURC online validi fino al 15 giugno 2020
L’art. 81, comma 1 del DL n. 34/2020 (cd. ‘Decreto Rilancio’), è nuovamente intervenuto sul testo del comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del DL n. 18/2020 (cd. ‘Decreto Cura Italia’), modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, chiarendo che i DURC non rientrano tra gli atti per i quali è previsto l’ampliamento del periodo di validità fino al 29 ottobre 2020.Alla luce del suddetto intervento normativo, l’INPS (Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020) e l’INAIL (Istruzione operativa del 20 maggio 2020) hanno precisato che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 in tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC online.Per quanto riguarda le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, restano ferme le istruzioni già fornite, tra le quali il Messaggio n. 1374/2020 dell’INPS.
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Semplificazione domande cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario con causale COVID-19
L’INPS, con il Messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, illustra le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio di aziende, intermediari e operatori di Sede.In particolare, le novità riguardano:l’aggiornamento della funzione ‘Copia domanda CIGO’, per un più rapido invio di nuove domande, sulla base di quelle precedenti già inviate, per i trattamenti di CIGO con causali ‘COVID-19’;l’introduzione della dichiarazione semplificata ‘Fruito CIGO COVID’ per dichiarare le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali ‘COVID-19’;l’implementazione della funzione ‘Duplica domanda Fondi’, per un più rapido invio di nuove domande per l’assegno ordinario con causale ‘COVID-19’.
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Assegno al nucleo familiare: limiti di reddito dal 1° luglio 2020
Con Circolare n. 60 del 21 maggio 2020, l’INPS ha fornito i livelli di reddito familiare (ed i corrispondenti importi mensili) per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, validi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.I livelli di reddito sono stati rivalutati tenendo conto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2018 e l’anno 2019, risultata pari allo 0,5%.
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Ridenominati i codici tributo IVIE e IVAFE
Con Risoluzione 21 maggio 2020, n. 26, al fine di recepire le modifiche previste dalla Legge n. 160/2019 che ha esteso l’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE anche agli enti non commerciali e alle società semplici/equiparate, sono stati ridenominati i seguenti codici tributo, in precedenza istituiti con le Risoluzioni 7 giugno 2012, n. 54 e 19 aprile 2013, n. 27:’4041′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. SALDO’;’4042′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. Società fiduciarie SALDO’;’4044′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. ACCONTO PRIMA RATA’;’4045′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE’;’4046′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. Società fiduciarie ACCONTO’;’4043′ denominato ‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. SALDO’;’4047′ denominato ‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. ACCONTO PRIMA RATA’;’4048′ denominato ‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE’.