22/5/2020 – Maxi bonus edilizi e cessione del credito allargata: Decreto Rilancio

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Maxi bonus edilizi e cessione del credito allargata: Decreto Rilancio
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. ‘Decreto Rilancio’), recentemente pubblicato in G.U., prevede, a determinate condizioni, l’innalzamento della detrazione d’imposta fino al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi di risparmio energetico, sismabonus, installazione impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.La ‘maxi detrazione’, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, è riconosciuta per tre interventi di riqualificazione energetica ‘trainanti’, riguardanti:isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La spesa massima agevolabile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare;sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale condominiale con impianti centralizzati a condensazione e a pompa di calore. La spesa massima agevolabile è pari a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari con impianti a pompa di calore. La spesa massima agevolabile è pari a 30.000 euro.Sono ammessi a godere della detrazione del 110% anche gli altri interventi di riqualificazione energetica disciplinati dall’art. 14, D.L. n. 63/2013 a condizione che siano realizzati congiuntamente ad uno degli interventi ‘trainanti’, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.Tutti gli interventi di ecobonus devono garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.Possono inoltre godere della detrazione pari al 110% i seguenti interventi:le opere per la riduzione del rischio sismico (sismabonus), tranne per gli edifici siti in zona sismica 4. Si tratta di un’opera che può essere realizzata autonomamente, senza necessità che vi sia il collegamento con le opere ‘trainanti’;l’installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti;l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi maggiori o opere di miglioramento sismico.La detrazione può essere richiesta dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari; la detrazione del 110% non trova applicazione su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale (seconda casa villetta).Il Decreto Rilancio allarga e generalizza inoltre la possibilità di optare per la cessione del credito o il cd. sconto in fattura, in luogo della detrazione, cedibile alle imprese che eseguono i lavori o a istituto di credito e altri intermediari finanziari, anche per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e bonus facciate.Nel caso di cessione del credito degli interventi che accedono alla detrazione del 110% è necessario che sulla documentazione attestante le spese sia apposto un visto di conformità da parte di CAF o professionisti abilitati.

21/5/2020 – INPS: le FAQ in materia di cumulo dei periodi assicurativi

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INPS: le FAQ in materia di cumulo dei periodi assicurativi
Con Messaggio n. 2053 del 18 maggio 2020, l’INPS ha fornito un gruppo di risposte a quesiti (FAQ) formulati dalle strutture territoriali e dagli enti di patronato in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’art. 1, comma 239 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.

21/5/2020 – Infortunio per contagio COVID-19: no presunzione di responsabilità datoriale

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Infortunio per contagio COVID-19: no presunzione di responsabilità datoriale
L’INAIL, con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, interviene nuovamente in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio da contagio COVID-19 e di corretta interpretazione dell’art. 42 del DL ‘Cura Italia’, così come convertito nella Legge n. 27/2020, fornendo altresì indicazioni operative e chiarimenti sulla tutela infortunistica per i lavoratori contagiatisi in occasione di lavoro. In particolare, l’Istituto precisa che dall’origine professionale del contagio non può essere dedotta la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, la quale è riscontrabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dai Protocolli e dalla Linee guida governativi e regionali. Non è dunque responsabile il datore che ha adottato le misure previste dai protocolli sulla sicurezza. Eventualmente, potrebbe trattarsi di un infortunio indennizzabile, ma solo in presenza della prova che il lavoratore ha contratto il virus nel contesto lavorativo.In riferimento alla tutela per i lavoratori, l’istituto sottolinea che, sempre a condizione che il contagio sia avvenuto durante l’attività lavorativa, l’indennità per inabilità temporanea assoluta del lavoratore copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, con conseguente astensione dal lavoro.

21/5/2020 – Uniemens: modifiche ai codici contratto operative dalle competenze di giugno 2020

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Uniemens: modifiche ai codici contratto operative dalle competenze di giugno 2020
L’INPS, con il Messaggio n. 2093 del 20 maggio 2020, ha comunicato le variazioni che verranno apportate, a decorrere dalle competenze di giugno 2020 (flusso Uniemens da inviare entro il 31 luglio 2020), ai codici contratto da indicare nell’elemento “CodiceContratto” di “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens.

21/5/2020 – Emergenza Coronavirus: la Circolare del Ministero dell’Interno ai prefetti

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Emergenza Coronavirus: la Circolare del Ministero dell’Interno ai prefetti
Con la Circolare del 19 maggio 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito ai prefetti indicazioni applicative in merito alle disposizioni del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020, evidenziando che:a partire dal 18 maggio 2020 le persone possono spostarsi senza alcuna limitazione all’interno del territorio regionale, salva la possibilità per Stato e regioni di adottare o prorogare misure che limitano la circolazione, sempre nel territorio regionale, in caso di un particolare un aggravamento della situazione epidemiologica;gli spostamenti delle persone tra regioni e quelli da e per l’estero restano vietati fino al 2 giugno, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute; resta in ogni caso consentito fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

21/5/2020 – Prorogati a settembre i termini di ripresa dei versamenti sospesi in precedenza: Decreto Rilancio

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Prorogati a settembre i termini di ripresa dei versamenti sospesi in precedenza: Decreto Rilancio
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. ‘Decreto Rilancio’), recentemente pubblicato in G.U., interviene prorogando a settembre la ripresa dei versamenti e degli adempimenti, sospesi precedentemente dal D.L. n. 18/2020 (c.d. ‘Decreto Cura Italia’), dal D.L. n. 9/2020 (ora abrogato) e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. ‘Decreto Liquidità’).In particolare, gli artt. 126 e 127 del Decreto in oggetto, prevedono che i versamenti:sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, ad opera dell’art. 18, commi da 1 a 6, D.L. n. 23/2020. Tali versamenti riguardano: l’IVA, le ritenute alla fonte, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi di assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%, in presenza di ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (o il 50% in presenza di ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni);ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, dovuti dagli ENC (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti); l’IVA in favore di tutti i soggetti con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi 2019) che hanno registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;relativi alle ritenute d’acconto previste dagli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/73, sospese ad opera dell’art. 19, D.L. n. 23/2020, in favore di imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 400.000; nonché gli adempimenti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, ad opera dell’art. 5, D.L. n. 9/2020, relativi a contributi previdenziali e assistenziali nonché premi per l’assicurazione obbligatoria, nei Comuni della c.d. ‘zona rossa’ di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, in scadenza nel mese di marzo, sospesi ad opera dell’art. 61, D.L. n. 18/2020, relativi alle ritenute, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti rientranti nei settori più esposti all’emergenza; da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 dovuti da contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000, sospesi ad opera dell’art. 62, commi 2 e 3, D.L. n. 18/20202;debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

20/5/2020 – Emergenza Coronavirus: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ‘Decreto Rilancio’

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Emergenza Coronavirus: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ‘Decreto Rilancio’
È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. ‘Decreto Rilancio’), recante ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19′.In particolare, il decreto prevede numerose misure, tra le quali si segnalano:l’incremento dei periodi di trattamento di integrazione salariale (ordinaria, in deroga e assegno ordinario). In particolare i datori di lavoro possono presentare domanda con causale ’emergenza COVID-19′, per massimo 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per le sole aziende che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane; è inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane di trattamento, utilizzabili solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre 2020;l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020;l’indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, purché non conviventi con il datore di lavoro;il diritto a svolgere fino alla cessazione dello stato di emergenza la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari e agli intermittenti;la possibilità per i datori di lavoro agricoli di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, ancora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

20/5/2020 – Zona franca urbana di Genova: precisazioni INPS sul conferimento TFR al Fondo di Tesoreria

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Zona franca urbana di Genova: precisazioni INPS sul conferimento TFR al Fondo di Tesoreria
Con riferimento all’istituzione della Zona franca urbana nella Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del ‘ponte Morandi’, verificatosi il 14 agosto 2018, l’INPS, con il Messaggio n. 2077 del 19 maggio, fornisce precisazioni in merito all’obbligo contributivo per i datori di lavoro tenuti al conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

20/5/2020 – Decreti di sospensione della CIGS per COVID-19: le istruzioni operative INPS

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Decreti di sospensione della CIGS per COVID-19: le istruzioni operative INPS
Con Messaggio n. 2066 del 19 maggio 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), per le modalità di pagamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), nonchéper la gestione dei decreti di sospensione della CIGS emanati, ai sensi dell’art. 20 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto ‘Cura Italia’), con riferimento ad aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale e che hanno sospeso il programma di CIGS a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiedendo l’accesso al trattamento di integrazione salariale ordinario.

20/5/2020 – Pubblicato in G.U. il D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio

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Pubblicato in G.U. il D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio
Nel Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, è stato pubblicato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che prevede delle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.Tra le misure previste si segnala: la cancellazione del saldo 2019 e del primo acconto 2020 IRAP previsto a giugno per imprese e lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 250 milioni di euro per l’anno d’imposta 2019. Sarà quindi dovuto solo il saldo 2020;la ripresa dei versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;l’ampliamento delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, sismabonus, fotovoltaico, bonus facciate ed installazione di infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici fino al 110% della spesa e l’estensione della possibilità di optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura;la possibilità anche per i lavoratori che hanno un datore di lavoro di utilizzare il mod. 730/2020 nella modalità senza sostituto d’imposta;un pacchetto di misure a sostegno delle PMI, tra cui un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi inferiori a 5 milioni di euro che abbiano registrato una riduzione di fatturato nel mese di aprile 2020 (rispetto allo stesso mese del 2019);la riduzione degli oneri fissi delle bollette elettriche da maggio a luglio per le utenze non domestiche (piccole attività produttive e commerciali);l’esenzione dell’acconto IMU per gli immobili ad uso turistico (ad esempio stabilimenti balneari e immobili classificati D/2 impiegati per agriturismo, villaggi turistici, rifugi, colonie ecc.);il potenziamento delle indennità in favore di liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata fino a 1000 euro per il mese di maggio;l’innalzamento del limite delle compensazioni di crediti d’imposta;il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta, ad esempio per la sanificazione degli ambienti di lavoro o per i canoni di locazione degli immobili commerciali e d’azienda;l’istituzione di un tax credit vacanze fino a 500 euro per l’utilizzo di servizi turistici sul territorio italiano, a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 40.000 euro.