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Ridenominati i codici tributo IVIE e IVAFE
Con Risoluzione 21 maggio 2020, n. 26, al fine di recepire le modifiche previste dalla Legge n. 160/2019 che ha esteso l’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE anche agli enti non commerciali e alle società semplici/equiparate, sono stati ridenominati i seguenti codici tributo, in precedenza istituiti con le Risoluzioni 7 giugno 2012, n. 54 e 19 aprile 2013, n. 27:’4041′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. SALDO’;’4042′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. Società fiduciarie SALDO’;’4044′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. ACCONTO PRIMA RATA’;’4045′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE’;’4046′ denominato ‘Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. Società fiduciarie ACCONTO’;’4043′ denominato ‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. SALDO’;’4047′ denominato ‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. ACCONTO PRIMA RATA’;’4048′ denominato ‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE’.