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Cessioni a viaggiatori extra-UE: principio di diritto
Con Principio di diritto 16 luglio 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per l’applicazione dello sgravio IVA ex art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972 in caso di cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea sono necessari i seguenti elementi:i cessionari possono essere solo soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE e non soggetti passivi d’imposta nel loro Paese; non vi sono limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti, che tuttavia restano soggetti distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente; i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale. L’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare rende non applicabile il beneficio;per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente;la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata, tramite il sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico: senza pagamento dell’imposta, salvo successivo versamento con regolarizzazione tramite nota di variazione, qualora non sia presentata la documentazione comprovante l’uscita dei beni dall’Unione; con pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione nei termini indicati previa annotazione della variazione nel registro degli acquisti;Non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti sopra descritti.
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Regime fiscale per i compensi erogati alla guardia medica: Risoluzione
Con Risoluzione 15 luglio 2020, n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale (c.d. guardie mediche).L’Agenzia innanzitutto sottolinea che in linea generale il reddito derivante dall’esercizio della professione medica, qualunque sia la prestazione effettuata (salvo quella effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente), si configura come reddito di lavoro autonomo.Il MEF, con Risoluzione 5 febbraio 1999, ha precisato che gli emolumenti corrisposti dalle ASL a medici con incarico a tempo indeterminato, sono da qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente.L’incarico assegnato ai sostituti per l’espletamento dell’attività di continuità assistenziale è, invece, a tempo determinato, ovvero provvisorio, dal momento che può cessare in ragione del rientro del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato pertanto, dal punto di vista fiscale, è inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo.Nel caso di specie, l’iscrizione all’albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, pertanto l’Agenzia ritiene che tale attività sia riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale.Il medico, quindi, è obbligato all’apertura della partita IVA e all’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo (qualora ricorrano le condizioni richieste, il contribuente può fruire del regime forfetario).
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Convertito in Legge il cd. ‘Decreto riaperture’
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 la Legge n. 74 del 14 luglio 2020, di conversione, con modificazioni, del DL n. 33/2020, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19′.In particolare, nel suddetto decreto è rappresentato il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, è consentito allo Stato, alle Regioni e ai Comuni di regolare gli spostamenti interregionali e fuori dal territorio nazionale, nonché le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
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Cassa integrazione in deroga: istruzioni INPS alla luce degli ultimi Decreti Legge
L’INPS, con la Circolare n. 86 del 15 luglio 2020 e con il Messaggio n. 2825 del 15 luglio 2020, è intervenuto in merito al trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga, alla luce delle nuove norme introdotte con il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e il DL n. 52/2020, che hanno disposto ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale. L’Istituto fornisce, altresì, le istruzioni operative e le indicazioni sulle modalità di pagamento, con specifico riferimento ai criteri di calcolo delle settimane.
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Trattamenti pensionistici: obbligo di informazione su trattenute per quote associative sindacali
L’INPS, con la Circolare n. 85 del 14 luglio 2020, illustra le disposizioni normative sull’obbligo (ex Decreto ministeriale n. 31/2020) per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire ai beneficiari di tali trattamenti un’informazione puntuale e precisa in merito all’effettuazione di eventuali trattenute a titolo di quote associative sindacali.In particolare, vengono fornite indicazioni riguardanti:la modalità di informazione sulle quote associative sindacali;le prestazioni pensionistiche liquidate dall’anno 2020 e l’attivazione o variazione di trattenuta sindacale;le modalità di presentazione della delega sindacale.
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No al licenziamento per giusta causa se la contestazione disciplinare è generica
È illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore, accusato di appropriazione di somme riscosse dai clienti, quando la contestazione disciplinare è generica.La Corte di Cassazione, infatti, con l’Ordinanza n. 14967 del 14 luglio 2020, ha ritenuto che la mancata indicazione nel ricorso del datore di lavoro di riferimenti ed episodi specifici rende illegittimo il recesso, in quanto ostacola il diritto di un’adeguata difesa del dipendente.
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ASSOHANDLERS: sottoscritti i Verbali di Accordo sull’inserimento del personale stagionale
Con due Verbali di Accordo siglati in data 17 giugno 2020 tra Assohandlers e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporto Aereo, è stato convenuto che:dal 17 giugno 2020, qualora si rendesse necessario il ricorso a contratti a tempo determinato di natura stagionale, le aziende associate nel procedere a richiamare i dipendenti dovranno tener conto dell’anzianità maturata nel periodo precedente alla pandemia (non computando il periodo 1° marzo 2020 31 dicembre 2020);le assunzioni effettuate dal 17 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 con la causale “Stagionalità”, continueranno ad essere disciplinate dall’Accordo del 19 novembre 2018 e successive proroghe, qualora le aziende associate non fruiscano di strumenti di sostegno al reddito o ammortizzatori sociali dovuti all’emergenza epidemiologica in corso.Le suddette intese avranno validità fino al 31 dicembre 2020.
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Indice TFR del mese di giugno 2020
L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di giugno 2020 è pari a 102,4 punti.L’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2019 è pari a 0; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell’1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 0,750000%.
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Rinuncia al rimborso per spettacolo teatrale annullato: ok al riconoscimento dell”Art bonus’
Con Risoluzione 15 luglio 2020, n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del credito d’imposta c.d. ‘Art bonus’ nel caso in cui un contribuente rinunci al rimborso del biglietto teatrale, sotto forma di voucher utilizzabile nei diciotto mesi successivi come previsto dall’art. 88, D.L. n. 18/2020, per uno spettacolo annullato a seguito dell’emergenza Covid-19.L’Agenzia, acquisito un parere dal MiBACT, ha infatti stabilito che la rinuncia all’ottenimento del voucher, che sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell’acquirente, rappresenta un’erogazione liberale a sostegno dell’attività artistica realizzata dalla Fondazione (nel caso di specie si tratta di una fondazione lirico-sinfonica) valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell'”Art bonus”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 83/2014.Il beneficio fiscale è tuttavia riconosciuto se l’erogazione è posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni indicate nella Circolare n. 19/2020, vale a dire:il sostenimento dell’onere deve essere documentato dalla ricevuta del versamento ed effettuato con metodi di pagamento tracciabili. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti;nel caso in cui non sia possibile individuare il metodo di pagamento, il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, o la natura di liberalità del versamento, il contribuente deve essere in possesso di una ricevuta o attestazione rilasciata dal beneficiario.