17/7/2020 – Regime fiscale per i compensi erogati alla guardia medica: Risoluzione

SeacInfo Fiscale
Regime fiscale per i compensi erogati alla guardia medica: Risoluzione
Con Risoluzione 15 luglio 2020, n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale (c.d. guardie mediche).L’Agenzia innanzitutto sottolinea che in linea generale il reddito derivante dall’esercizio della professione medica, qualunque sia la prestazione effettuata (salvo quella effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente), si configura come reddito di lavoro autonomo.Il MEF, con Risoluzione 5 febbraio 1999, ha precisato che gli emolumenti corrisposti dalle ASL a medici con incarico a tempo indeterminato, sono da qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente.L’incarico assegnato ai sostituti per l’espletamento dell’attività di continuità assistenziale è, invece, a tempo determinato, ovvero provvisorio, dal momento che può cessare in ragione del rientro del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato pertanto, dal punto di vista fiscale, è inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo.Nel caso di specie, l’iscrizione all’albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, pertanto l’Agenzia ritiene che tale attività sia riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale.Il medico, quindi, è obbligato all’apertura della partita IVA e all’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo (qualora ricorrano le condizioni richieste, il contribuente può fruire del regime forfetario).

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