11/1/2019 – Licenziabile il dipendente che rifiuta il trasferimento ingiustificato

SeacInfo Amministrazione del personale
Licenziabile il dipendente che rifiuta il trasferimento ingiustificato
In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito che è licenziabile il dipendente che rifiuta di andare a lavorare nella nuova sede, nonostante il trasferimento risulti ingiustificato, dal momento che il contratto con l’azienda è a prestazioni corrispettive e la reazione del lavoratore deve essere proporzionata all’inadempimento datoriale. Con la Sentenza n. 434 del 10 gennaio 2019 viene precisato che non è giustificabile il rifiuto secco del dipendente di fronte al trasferimento, in quanto lo stesso deve essere accompagnato da una seria disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.

11/1/2019 – Chiarimenti sulle erogazioni liberali ammesse al beneficio dell’art bonus: Interpello

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Chiarimenti sulle erogazioni liberali ammesse al beneficio dell’art bonus: Interpello
Con Risposta 28 dicembre 2018, n. 155, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle erogazioni liberali che possono fruire dell’art bonus di cui all’articolo 1, comma 1, D.L. n. 83/2014.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che l’acquisto di un bene culturale da parte di un Comune, per il tramite di un’azienda speciale dell’Ente locale, non inficia la natura pubblica di tale bene ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione in esame. Al riguardo, l’Agenzia ritiene, infatti, che in considerazione della natura di ente pubblico dell’azienda speciale il bene culturale acquisito con le modalità riportate dal Comune interpellante, può essere considerato, ai fini dell’applicazione dell’art bonus, bene culturale pubblico.

11/1/2019 – Estromissione immobile ditta individuale: Legge di Bilancio 2019

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Estromissione immobile ditta individuale: Legge di Bilancio 2019
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 è prevista la (ri)proposizione dell’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.In particolare tale agevolazione, con effetto dal 1° gennaio 2019:è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31 ottobre 2018;riguarda le estromissioni poste in essere dal 1° gennaio al maggio 2019;richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:nella misura del 60% entro il 30 novembre 2019;il rimanente 40% entro il 16 giugno 2020.L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

10/1/2019 – Disponibile sul sito dell’Agid la nuova versione della tassonomia PCI 2018-11-04

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Disponibile sul sito dell’Agid la nuova versione della tassonomia PCI 2018-11-04
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2019, n. 6, il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico che rende noto che sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) è disponibile (alla pagina http://www.agid.gov.it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile) la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio.La nuova Tassonomia, denominata ‘PCI 2018-11-04’, dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del Codice Civile e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991 si applica obbligatoriamente ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018, con facoltà di applicazione anticipata.

10/1/2019 – No art bonus per le erogazioni a favore dell’associazione che organizza festival musicali: Interpello

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No art bonus per le erogazioni a favore dell’associazione che organizza festival musicali: Interpello
Con Risposta 28 dicembre 2018, n. 154, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle erogazioni liberali che possono fruire dell’art bonus di cui all’art. 1, comma 1, D.L. n. 83/2014, così come modificato dall’art. 5, comma 1, Legge n. 175/2017.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che le erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione operante nel campo della produzione/distribuzione musicale, nonché organizzatrice di festival musicali, non sono agevolabili in quanto l’associazione in oggetto non rientra nelle categorie di soggetti di cui alla Legge n. 175/2017. Quest’ultima ha esteso il beneficio in esame alle donazioni dirette a sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo tra i quali anche i festival. Tuttavia, nei lavori preparatori alla Legge è stato precisato che il credito d’imposta potrà essere riconosciuto esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIBAC 27 luglio 2017. Poichè l’Associazione non soddisfa i requisiti di cui al citato Decreto, le erogazioni liberali ad essa destinate non possono fruire dell’art bonus.

10/1/2019 – Illegittimo il licenziamento intimato da una sola delle società appartenente al medesimo gruppo

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Illegittimo il licenziamento intimato da una sola delle società appartenente al medesimo gruppo
Con la Sentenza n. 267 del 9 gennaio 2019 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento nei confronti del dipendente, che ha operato in modo del tutto indistinto per due società appartenenti al medesimo gruppo, ma notificato e giustificato da una sola di queste.I giudici hanno ritenuto infatti che in un caso di utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte di più società, queste possano essere considerate in un rapporto di ‘codatorialità’ tra loro e divenire solidalmente obbligate nei confronti del lavoratore.L’individuazione delle ragioni tecnico-produttive che hanno dato luogo al licenziamento doveva quindi essere riferita ad entrambe le realtà aziendali per cui il lavoratore aveva prestato la propria opera.

10/1/2019 – Condannato il datore per il tumore del dipendente

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Condannato il datore per il tumore del dipendente
La Corte di Cassazione, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ha confermato la sentenza di secondo grado, con la quale veniva condannato un datore di lavoro a risarcire il danno all’ex dipendente per un tumore da fumo passivo alle vie aeree superiori.Nel particolare, l’Ordinanza n. 276 del 9 gennaio 2019 integra le conclusioni della scienza medica, che ha riconosciuto l’esposizione al fumo passivo degli altri lavoratori, stante gli spazi angusti di lavoro, quale concausa del tumore del lavoratore e ha pertanto statuito la responsabilità del datore per i luoghi di lavoro insalubri.

10/1/2019 – Licenziamento disciplinare e possibilità del doppio provvedimento

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Licenziamento disciplinare e possibilità del doppio provvedimento
Secondo la Corte di Cassazione è legittimo da parte di un datore di lavoro, che ha già intimato un licenziamento per una determinata causa, intimare un secondo provvedimento espulsivo fondato su un motivo diverso.La Suprema Corte, con la Sentenza n. 79 del 4 gennaio 2019, ha chiarito che entrambi i provvedimenti sono astrattamente idonei a determinare la risoluzione del rapporto lavorativo ed il secondo produce effetti soltanto qualora sia riconosciuta l’invalidità o l’inefficacia del primo.

10/1/2019 – Stipula di contratti a progetto fittizi: maxi sanzione per evasione contributiva

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Stipula di contratti a progetto fittizi: maxi sanzione per evasione contributiva
In caso della stipulazione di contratti a progetto fittizi è giustificata la notifica della cartella esattoriale con applicazione di una maxi sanzione per evasione contributiva e non per la semplice omissione, ravvisabile soltanto nel caso del mancato versamento dei contributi in presenza di regolari registrazioni e denunce.La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 270 del 9 gennaio 2019, ha sottolineato che l’illegittima stipulazione di contratti a progetto benché regolarmente denunciati e registrati, e ancor di più la somministrazione illecita di personale mediante pseudo volontari o la conclusione di contratti di appalto illeciti integrano l’evasione contributiva, poiché comportano occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi, facendo presumere la sussistenza della volontà del datore di realizzarli con lo specifico intento di non versare i contributi o i premi dovuti.

9/1/2019 – Retribuzione secondo le tariffe dell’Ordine solo se manca una convenzione con il datore di lavoro

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Retribuzione secondo le tariffe dell’Ordine solo se manca una convenzione con il datore di lavoro
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 189 dell’8 gennaio 2019, applicando la gerarchia dettata dal codice civile, ha respinto il ricorso di un collaboratore coordinato e continuativo che chiedeva di essere retribuito sulla base delle tariffe dell’Ordine dei giornalisti al quale apparteneva. La Suprema Corte, riformando le pronunce di primo e secondo grado, ha statuito che l’art. 2233 del codice civile detta una gerarchia in tema di determinazione dei compensi: l’articolo del codice prevede infatti che solo se il compenso non è convenuto dalle parti, allora potrà essere determinato secondo le tariffe o gli usi. Infine, in mancanza di questi, allora si dovrà applicare il criterio residuale della determinazione del giudice. Tuttavia nel caso sottoposto alla Corte l’accordo sulla retribuzione esisteva e, pertanto, non dovevano applicarsi gli altri criteri.