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Sicurezza sul lavoro: responsabile il datore che non dà priorità ai dispositivi di protezione collettiva
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18137 del 31 agosto 2020, è intervenuta in materia di sicurezza sul luogo di lavoro accertando che il datore di lavoro che non dà la dovuta priorità alle misure di protezione collettiva è da ritenersi responsabile per la morte del lavoratore caduto dal tetto di un capannone industriale.Gli ermellini, infatti, hanno asserito che a nulla rileva la messa a disposizione di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale poiché, specialmente nei lavori ‘in quota’, la priorità va data alle misure di protezione collettiva, come avallato dallo stesso Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008). La Corte ha, inoltre, specificato che in tali ipotesi è necessario accertare in via preventiva che le strutture sulle quali si devono eseguire i lavori siano in grado di sostenere gli operai.
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Applicabilità dell’aliquota del 10% alle cessioni di opere d’arte
Con Risposta ad Interpello 2 settembre 2020, n. 303, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di opere d’arte. Nel caso di specie si tratta della produzione di molteplici pezzi di sculture progettate con software tridimensionali, successivamente stampate in 3D ed infine lavorate dall’artista post produzione.L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972 prevede al numero 127-septiesdecies) l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni, da parte degli autori/loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte eseguiti interamente dall’artista o derivanti da fusioni di sculture a tiratura limitata (8 esemplari). Tuttavia, nel caso di specie:l’intervento manuale dell’artista risulta residuale rispetto all’intera esecuzione dell’opera;la produzione di molteplici pezzi della stessa creazione esula dalla definizione di ‘tiratura limitata’;quindi le cessioni di sculture prodotte con questa procedura sono soggette ad aliquota IVA ordinaria e non a quella del 10%.
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Compensi ad attività cessata di un lavoratore autonomo: Risposta ad Interpello
Con Risposta ad Interpello 2 settembre 2020, n. 299, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il professionista che abbia percepito compensi già fatturati dopo la chiusura della propria partita IVA può indicarli in dichiarazione come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l, TUIR), anche se in CU vengono riportati come redditi da lavoro autonomo. La mancanza dell’attività al momento dell’incasso non consente infatti di riscontrare il requisito dell’abitualità di cui all’art. 53, comma 1, TUIR, escludendo quindi l’inserimento di tali compensi nel quadro LM del Modello Redditi.Nel caso di specie, il contribuente in regime dei minimi, non più titolare di partita IVA dal 2017, si è visto liquidare dei crediti (regolarmente fatturati) nel corso del 2019.
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Facciata solo parzialmente visibile dalla strada: sì al cd. ‘Bonus facciate’
Con Risposta ad Interpello 1° settembre 2020, n. 296, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cd. ‘bonus facciate’ (ex commi 219-223, art. 1, Legge n. 160/2019) spetta anche in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio (confinante, ad esempio, con un cortile interno), anche se la stessa risulta solo parzialmente visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico.Nel caso di specie, gli interventi interessano la facciata confinante con il cortile interno condominiale, affacciata in parte verso il distacco con un altro fabbricato ed in parte visibile da suolo ad uso pubblico.
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ANF per dipendenti iscritti al Fondo speciale ex IPOST: contributo di finanziamento
L’INPS, con il Messaggio n. 3193 del 1° settembre 2020, è intervenuto, ad integrazione del precedente Messaggio 3635/2019, con riferimento alla misura dell’aliquota di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare per i dipendenti iscritti al Fondo speciale ex IPOST.L’Istituto sottolinea che a seguito del DL n. 162/2019, conv. dalla Legge n. 8/2020, per il personale iscritto al Fondo speciale ex IPOST, dipendente di società diverse dalla capogruppo Poste Italiane S.p.a., il contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare si attesta nella stessa misura prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, pari allo 0,68% (2,48% – 1,80%).
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Servizi online del Ministero del Lavoro: dal 15 novembre 2020 accesso solo tramite SPID
Con Circolare n. 2721 del 1° settembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto dal 15 novembre 2020 non sarà più consentito accedere ai suoi servizi online mediante le credenziali ‘cliclavoro’.Pertanto, a partire dalla suddetta data il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) diverrà l’unico strumento di autenticazione e non sarà più possibile l’accesso ai suddetti servizi mediante altri strumenti di autenticazione, quali user ID e password e PIN INPS.
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No alla responsabilità oggettiva del datore che rispetta gli obblighi di condotta
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18132 del 31 agosto 2020, ha escluso la responsabilità oggettiva del datore di lavoro nei confronti della lavoratrice che lamenta un’infermità psicofisica causata dall’aumento del ritmo di lavorazione.Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la lavoratrice non può pretendere alcun indennizzo da parte dell’azienda, in quanto quest’ultima al momento della privatizzazione della stessa e della conseguente riduzione dell’organico, ha tenuto fede agli specifici obblighi di condotta, fornendo alla dipendente una collocazione compatibile con l’infermità derivante dalla maggior mole di lavoro.
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Bonus facciate o ecobonus: cappotto termico del condominio
Con Risoluzione 1° settembre 2020, n. 49, l’Agenzia delle Entrate, confermando quanto precisato nella Risposta ad Interpello n. 294, dello stesso giorno, ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità del cd. ‘bonus facciate’ con interventi di riqualificazione energetica.Nel caso di specie, un condominio sostiene delle spese per il restauro delle facciate con installazione del cappotto termico, per cui alcuni condomini intendono fruire della detrazione pari al 90% prevista dal cd. ‘bonus facciate’, mentre altri del cd. ‘ecobonus’ con la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due fattispecie agevolabili diverse (‘bonus facciate’ ed ‘ecobonus’), ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può applicare una sola agevolazione, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.L’amministratore di condominio dovrà suddividere la spesa complessiva sostenuta in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse, e dovrà indicare nella comunicazione per la dichiarazione precompilata i due distinti interventi e per ciascuno:le spese sostenute;i dati delle unità immobiliari interessate;i dati dei condomini a cui sono attribuite le spese e le relative quote di spesa, specificando chi ha esercitato l’opzione per la cessione del credito.
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Credito d’imposta per commissioni tracciabili: istituito il codice tributo
Con Risoluzione 31 agosto 2020, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo, da indicare nel Mod. F24, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici (art. 22, comma 1, D.L. n. 124/2019). Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno di imposta precedente, non superino i 400.000 euro. Il codice da utilizzare è ‘6916’ denominato ‘Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124’.