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SeacInfo Amministrazione del personale
Buono mobilità ai dipendenti: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Con Risposta n. 293 del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il buono mobilità che il datore di lavoro intende erogare ai propri dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, qualora la soglia di esenzione di 258,23 euro (516,46 euro limitatamente al 2020 come disposto dal DL n. 104/2020) non venga superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti.Pertanto, i suddetti voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile concorrono interamente a formare il reddito nell’ipotesi in cui il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi la suddetta soglia.
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Bonus facciate per interventi sui balconi: Interpello
Con Risposta ad Interpello 31 agosto 2020, n. 289, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito agli interventi effettuati sui balconi, per cui è possibile beneficiare del c.d. ‘Bonus facciate’ (commi 219-223, art. 1, L. n. 160/2019).L’Agenzia, richiamando i chiarimenti forniti nella Circolare 14 febbraio 2020, n. 2, precisa che il beneficio spetta anche per le spese sostenute per:il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone;la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone,trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.Il beneficio spetta inoltre per le opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso, quali:la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonchéla tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone.
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Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: nuovo modello e istruzioni
A seguito delle novità introdotte dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), il 28 agosto 2020, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimenti per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il nuovo modello, e le relative istruzioni, per presentare la richiesta del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.Infatti, il Decreto Rilancio ha previsto limitatamente al 2020, che il credito di imposta venga concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati. Per gli investimenti effettuati nel 2020:non sussiste il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente;il beneficio è esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche, digitali, non partecipate dallo Stato;la comunicazione va presentata dal 1° al 30 settembre 2020. Restano valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020 ed il credito d’imposta richiesto sarà rideterminato con i nuovi criteri.
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Detrazione fiscale per lavoratore trasferitosi all’estero: Risposta ad Interpello
Con Risposta ad Interpello 28 agosto 2020, n. 288, l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla detraibilità dei canoni di locazione per il lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza all’estero per motivi di lavoro (art. 16, comma 1-bis, TUIR).Nel caso in esame, il contribuente nel 2019 era fiscalmente residente in Italia, in quanto ha trasferito la propria residenza all’estero ad agosto: per tale annualità potrà, pertanto, accedere alla detrazione sopra citata. La possibilità è, invece, negata per le due annualità successive (soggetto non più fiscalmente residente nel nostro Paese).
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Rifacimento del rivestimento in mosaico: sì al ‘Bonus facciate’ se c’è rispetto dei requisiti tecnici
Con Risposta ad Interpello 28 agosto 2020, n. 287, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del ‘Bonus facciate’, (commi 219-223, art. 1, L. n. 160/2019), per interventi di rifacimento del rivestimento in mosaico sulle facciate esterne di un condominio.Nel caso di specie l’edificio, completamente rivestito in tessere di mosaico vetroso, non presenterebbe parti di involucro intonacato, rendendo impossibile la realizzazione di un intervento di isolamento termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio e, di conseguenza, il rispetto delle prescrizioni del Decreto 26 giugno 2015, c.d. ‘Requisiti minimi’.L’Agenzia, ammettendo l’intervento tra quelli agevolabili nell’ambito del ‘Bonus facciate’:ha osservato che, non trattandosi di un intervento di mera pulitura e tinteggiatura, deve essere provata la sussistenza di impedimenti tecnici che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio e quindi il mancato rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica individuati dal Decreto “Requisiti minimi” e del Decreto 11 marzo 2008; ha escluso l’agevolazione per interventi di coibentazione non eseguiti sulla superficie esterna della struttura, bensì mediante “insufflaggio della cassavuota” risultando, quindi, irrilevante dal punto di vista del decoro urbano.
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Piccoli coloni: retribuzione di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi
L’INPS, con la Circolare n. 97 del 28 agosto 2020, indica gli importi giornalieri sulla base dei quali dovranno essere calcolate, per l’anno 2020, le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
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Sportivi: indicazioni dal Ministero sul bonus Covid-19 per il mese di giugno
Con Comunicato stampa del 27 agosto 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato siglato il decreto interministeriale (attuativo dell’articolo 12 del DL Agosto) con il quale si indicano le modalità di erogazione dell’indennità di 600 euro destinata ai lavoratori sportivi per il mese di giugno.L’esecutivo, in particolare, esplicita che l’erogazione avviene automaticamente per coloro che hanno beneficiato della suddetta indennità il mese precedente a quello suindicato; mentre, per chi effettua la richiesta per la prima volta sono necessari i seguenti requisiti:rapporto di collaborazioni con gli enti sportivi indicati;non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del DL Rilancio;non percepire altro reddito per il mese di giugno 2020;non essere pensionato;non essere CO.CO.CO. iscritto alla gestione separata INPS;non percepire il reddito di cittadinanza.
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Detrazione per intervento combinato di riduzione rischio sismico e risparmio energetico: Risposta
Con Risposta 28 agosto 2020, n. 286, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle precisazioni in merito alla detrazione per interventi combinati di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (art. 14, comma 2-quater.1, D.L. n. 63/2013). L’Agenzia ha precisato che il contribuente può fruire di tale detrazione in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due agevolazioni che sostituisce, che vanno verificati con riferimento alla porzione dell’edificio esistente.Pertanto è stato ribadito che:nel caso di interventi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente (l’ampliamento è una ‘nuova costruzione’);se l’immobile composto da più unità immobiliari è di proprietà di un unico soggetto, per ‘parti comuni’ si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari. Il contribuente può, inoltre, optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.