2/9/2020 – No alla responsabilità oggettiva del datore che rispetta gli obblighi di condotta

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No alla responsabilità oggettiva del datore che rispetta gli obblighi di condotta
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18132 del 31 agosto 2020, ha escluso la responsabilità oggettiva del datore di lavoro nei confronti della lavoratrice che lamenta un’infermità psicofisica causata dall’aumento del ritmo di lavorazione.Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la lavoratrice non può pretendere alcun indennizzo da parte dell’azienda, in quanto quest’ultima al momento della privatizzazione della stessa e della conseguente riduzione dell’organico, ha tenuto fede agli specifici obblighi di condotta, fornendo alla dipendente una collocazione compatibile con l’infermità derivante dalla maggior mole di lavoro.

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