23/1/2020 – Notifica del verbale ispettivo valida anche senza comunicazione di avvenuto deposito

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Notifica del verbale ispettivo valida anche senza comunicazione di avvenuto deposito
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione penale per il datore per violazione di norme antinfortunistiche, nonostante la sua assenza alla notifica del verbale ispettivo ed il mancato invio della Cad (Comunicazione di avvenuto deposito del plico).Con la Sentenza n. 1996 del 20 gennaio 2020, la Suprema Corte ha precisato che la mancata definizione in via amministrativa è imputabile all’imprenditore, in quanto la Cad è necessaria solo per la notifica per posta di atti giudiziari, e non anche per il verbale degli ispettori del lavoro, essendo questi organi amministrativi con funzioni di polizia giudiziaria.

23/1/2020 – Bilanci chiusi al 31 dicembre 2019: utilizzo tassonomia PCI_2018-11-04

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Bilanci chiusi al 31 dicembre 2019: utilizzo tassonomia PCI_2018-11-04
Con Comunicato pubblicato sul proprio sito il 22 gennaio 2020, XBRL Italia ha reso noto che la tassonomia del bilancio XBRL, denominata PCI_2018-11-04, dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss., Codice Civile e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991 può essere utilizzata anche per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2019 o in data successiva. In merito il Consiglio Direttivo di XBRL Italia, già nella seduta del 23 settembre 2019 aveva deliberato di non apportare modifiche, per l’esercizio 2019, alla tassonomia PCI_2018-11-04, considerate le variazioni minime e di scarso impatto che avrebbero dovuto essere implementate.

23/1/2020 – Comunicazione relativa alle vendite on-line: chiarimenti dell’Agenzia

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Comunicazione relativa alle vendite on-line: chiarimenti dell’Agenzia
Con Principio di Diritto 21 gennaio 2020, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione da parte del soggetto passivo che facilita le vendite a distanza.Così come disposto dall’art. 13, D.L. n. 34/2019, infatti, il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, determinati dati per ciascun fornitore (denominazione, dati anagrafici, numero totale unità vendute in Italia, ecc).L’Agenzia evidenzia inoltre che, in base al Provvedimento 31 luglio 2019, solamente i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza consentendo, tramite un’interfaccia elettronica, un contatto tra venditore e acquirente, compresa la partecipazione (diretta o indiretta) alle attività inerenti la determinazione delle condizioni generali della cessione, la riscossione del pagamento effettuato, o l’ordine o la consegna dei beni, sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite stesse.Infine l’Agenzia precisa che la fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, il fornitore del programma non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, nè di partecipare all’ordinazione, è esclusa dall’applicazione degli obblighi previsti dal citato art. 13, D.L.n. 34/2019.

22/1/2020 – Corrispettivi: segnalazione di trasmissione errata

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Corrispettivi: segnalazione di trasmissione errata
In data 17 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ in merito alla segnalazione di trasmissione errata dei dati dei corrispettivi.L’amministrazione finanziaria ha illustrato la procedura da seguire per segnalare una trasmissione errata dei dati dei corrispettivi; in particolare, è necessario accedere alla sezione ‘Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi’ (area Consultazione) del portale ‘Fatture e corrispettivi’, risalire alla trasmissione errata tramite i parametri di ricerca (data o identificativo trasmissione), fleggare la casella Trasmissione anomala e compilare il campo Motivazione.

22/1/2020 – Aggiornati gli importi delle indennità antitubercolari 2020

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Aggiornati gli importi delle indennità antitubercolari 2020
Con Circolare n. 5 del 21 gennaio 2020, l’INPS ha comunicato la variazione degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2020, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 novembre 2019.Le percentuali di variazione risultano pari allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% a partire dal 1° gennaio 2019.

22/1/2020 – No mobbing se non è provata la conoscenza delle vessazioni

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No mobbing se non è provata la conoscenza delle vessazioni
La Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste danno da mobbing se non è dimostrata dal lavoratore la conoscenza da parte del datore delle vessazioni che gli venivano inflitte dai colleghi nello svolgimento dell’attività lavorativa.Con la Sentenza n. 1109 del 20 gennaio 2020, la Suprema Corte ha sottolineato che, ai fini della responsabilità del datore non è sufficiente la prova del danno biologico di cui è rimasto vittima il lavoratore, ma è onere di quest’ultimo provare anche la colpa in capo all’azienda, consistente nella violazione di una norma legislativa, contrattuale o di una regola di esperienza.

22/1/2020 – Fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi

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Fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi
Con Risposta 21 gennaio 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’emissione di una fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi analizzando, nello specifico, il caso di un autotrasportatore di merci per conto terzi il quale documenta, con una fattura unica, tutte le prestazioni eseguite nel mese nei confronti del medesimo cliente.In particolare l’Agenzia ha precisato che:in presenza di una fattura riepilogativa che documenta più prestazioni rese nel mese, non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita qualora il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura; pertanto il momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa che va, quindi, trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;la lista che contiene il riepilogo di tutte le prestazioni eseguite nell’arco del mese può non essere allegata al file xml trasmesso a SdI; in tal caso vi è l’obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in modalità cartacea o elettronica. La mancata allegazione della lista descrittiva non è considerata una violazione, pertanto non sono previste sanzioni;in presenza di prestazioni accessorie a quelle di autotrasporto è consentito di fatturare tali prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo indicare gli estremi delle fatture relative a queste ultime, compilando l’apposita sezione 2.1.10 ‘Fattura principale’ (non è corretto, invece, compilare la sezione 2.2 ‘DatiBeniServizi’).

22/1/2020 – Apparecchi di intrattenimento/divertimento e corrispettivi: chiarimenti delle Entrate

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Apparecchi di intrattenimento/divertimento e corrispettivi: chiarimenti delle Entrate
Con Risposta 21 gennaio 2020, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per apparecchi di intrattenimento/divertimento installati in luoghi pubblici.In particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che:ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 10 maggio 2019, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tra cui le prestazioni rese mediante apparecchi di intrattenimento/divertimento (senza vincita in denaro) installati in luoghi pubblici, circoli o associazioni (art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 696/1996);le somme percepite con riferimento agli apparecchi ex articolo 110, comma 6, lett. a), TULPS e VLT (apparecchi che consentono vincite di denaro) costituiscono compenso esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6), Decreto IVA.L’articolo 22 del medesimo decreto IVA consente di non emettere fattura con riferimento, tra l’altro, alle “[…] operazioni esenti indicate ai n. da 1) a 5) e ai n. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10”, con esclusione quindi delle operazioni ex articolo 10, primo comma, n. 6). Di conseguenza, tali compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi e quindi non devono essere memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.Tali tipologie di corrispettivi devono essere annotate nel relativo registro ma senza alcun obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

21/1/2020 – Conversione contratto a tempo determinato stipulato prima dell’entrata in vigore del Jobs Act

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Conversione contratto a tempo determinato stipulato prima dell’entrata in vigore del Jobs Act
Non rientra tra le ipotesi di conversione comportanti l’applicabilità del D.Lgs n. 23/2015 (Jobs Act), l’assunzione di lavoratori prima del 7 marzo 2015 – data di entrata in vigore del Jobs Act – con conversione giudiziale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successiva al decreto stesso.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 823 del 16 gennaio 2020, secondo la quale ha natura dichiarativa la nullità della clausola appositiva del termine in un contratto a tempo determinato.