23/1/2020 – Comunicazione relativa alle vendite on-line: chiarimenti dell’Agenzia

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Comunicazione relativa alle vendite on-line: chiarimenti dell’Agenzia
Con Principio di Diritto 21 gennaio 2020, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione da parte del soggetto passivo che facilita le vendite a distanza.Così come disposto dall’art. 13, D.L. n. 34/2019, infatti, il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, determinati dati per ciascun fornitore (denominazione, dati anagrafici, numero totale unità vendute in Italia, ecc).L’Agenzia evidenzia inoltre che, in base al Provvedimento 31 luglio 2019, solamente i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza consentendo, tramite un’interfaccia elettronica, un contatto tra venditore e acquirente, compresa la partecipazione (diretta o indiretta) alle attività inerenti la determinazione delle condizioni generali della cessione, la riscossione del pagamento effettuato, o l’ordine o la consegna dei beni, sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite stesse.Infine l’Agenzia precisa che la fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, il fornitore del programma non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, nè di partecipare all’ordinazione, è esclusa dall’applicazione degli obblighi previsti dal citato art. 13, D.L.n. 34/2019.

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