Scadenza: CONTRIBUTI IVS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI – acconti e saldo
versamento saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale
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Deducibili i costi riferiti ad operazioni legate all’attività d’impresa ancorché di natura programmatica
Con Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13882, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale sono deducibili i costi correlati ad operazioni di natura programmatica e non determinanti ricavi immediati per l’impresa, purché dette operazioni siano inerenti all’attività imprenditoriale.Pertanto, in quanto riferibili all’attività imprenditoriale sono in tal senso inerenti e, dunque, deducibili ‘anche costi attinenti ad atti d’impresa che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione normale dell’attività stessa, senza correlazione necessaria con ricavi o redditi immediati (
.)’. Non sono inerenti, invece, i costi relativi ad operazioni che incrementano i redditi o i ricavi dell’impresa ma sono estranee all’ esercizio dell’attività.
Scadenza: IMPOSTE SOSTITUTIVE
versamento imposte sostitutive da parte di soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc.
Scadenza: DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO
Versamento diritto annuale camerale
Scadenza: REDDITI 2018 – SOGGETTI IRES
versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare o approvazione del bilancio nei termini ordinari)
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Ripartizione delle competenze per le istanze di interpello e di consulenza giuridica: Provvedimento
Con Provvedimento 31 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una ripartizione delle competenze, in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica (presentate da precisi Enti), tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN).In particolare la DCCN diviene competente per le istanze di interpello e per le istanze di consulenza giuridica che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza da parte dei seguenti soggetti:Uffici dell’Amministrazione Finanziaria;Guardia di Finanza;Agenzia delle Entrate Riscossione;Associazioni Sindacali di categoria;Ordini Professionali;Amministrazioni dello Stato;Enti Pubblici territoriali e assimilati;Altri Enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico.Il Provvedimento, infine, precisa che resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e la trattazione delle istanze di consulenza giuridica, e la competenza generale della Divisione Contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo.
Scadenza: REDDITI 2018 – PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONA
Versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione (periodo d’imposta 2017)
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Non sufficiente una lettera anonima per contestare il secondo lavoro al dipendente
Con la Sentenza n. 13667 del 30 maggio 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un ente, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti di un dirigente.Nel caso di specie il lavoratore non ha ricevuto una vera e propria contestazione scritta: la lettera dei vertici aziendali che fa riferimento a un esposto anonimo contro il dirigente, per aver svolto incarichi incompatibili con il posto che ricopre in azienda, non può infatti considerarsi una vera e propria contestazione.Si legge nella sentenza che ‘al lavoratore non è consentita la difesa: un conto è la lettera che chiede un riscontro sulle accuse di un esposto anonimo, un altro sono le giustificazioni che il lavoratore deve essere chiamato a rendere nella procedura disciplinare’.
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L’assistenza fiscale non è attività esclusiva dei dottori commercialisti o dei ragionieri: Ordinanza
Con Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13342, la Corte di Cassazione ha stabilito che le attività fiscali quali la tenuta della contabilità, la redazione dei modelli IVA o delle dichiarazioni dei redditi, le richieste di certificati o la presentazione di domande presso la Camera di Commercio non sono attività riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti, ragionieri o esperti contabili. In particolare, la Corte ha sottolineato che per tutte le attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Con il richiamo ad alcune sentenze, viene evidenziato che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione.
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Transfer pricing e procedura di variazione in diminuzione della base imponibile: Provvedimento
Con Provvedimento 30 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative relative alla procedura in materia di prezzi di trasferimento di cui all’art. 31-quater, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973.In particolare, l’Agenzia ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle istanze con cui le imprese residenti, appartenenti a un gruppo multinazionale, potranno ottenere dall’amministrazione finanziaria il riconoscimento di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero.Il Provvedimento in esame stabilisce che:le imprese devono indirizzare apposita istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia. L’istanza deve contenere, tra gli altri elementi, lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione;il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito. In tale ultimo caso non risultano pregiudicati, per il contribuente, i termini per l’attivazione dello strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell’istanza.