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Non sufficiente una lettera anonima per contestare il secondo lavoro al dipendente
Con la Sentenza n. 13667 del 30 maggio 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un ente, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti di un dirigente.Nel caso di specie il lavoratore non ha ricevuto una vera e propria contestazione scritta: la lettera dei vertici aziendali che fa riferimento a un esposto anonimo contro il dirigente, per aver svolto incarichi incompatibili con il posto che ricopre in azienda, non può infatti considerarsi una vera e propria contestazione.Si legge nella sentenza che ‘al lavoratore non è consentita la difesa: un conto è la lettera che chiede un riscontro sulle accuse di un esposto anonimo, un altro sono le giustificazioni che il lavoratore deve essere chiamato a rendere nella procedura disciplinare’.