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Risarcito il lavoratore privo di mezzo di trasporto adeguato
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al dipendente caduto dal motociclo fornitogli: il mezzo non è adeguato alle strade dissestate che il dipendente percorre per eseguire la prestazione lavorativa.La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8208 pubblicata il 22 marzo 2019, ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro poiché si è reso inadempiente rispetto all’obbligo di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore ex art. 2087 c.c.Pertanto, il datore è stato condannato al risarcimento dei danni per non aver dotato il dipendente di un mezzo adeguato alle particolari condizioni delle sedi stradali e non a fronte di una responsabilità oggettiva per l’accaduto, come era stato eccepito.
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Certificazione dei processi prima della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
Con Risposta alle istanze di consulenza giuridica 20 marzo 2019, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.In particolare l’Agenzia ha precisato che la certificazione dei processi per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri deve essere preventiva o tutt’al più contestuale all’entrata in funzione dei registratori telematici; pertanto tali termini sono fissati al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.Inoltre è stato puntualizzato che per gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita devono:fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;dotarsi di un processo di controllo conforme con il modello n. 231/2001.Le verifiche per il rilascio della certificazione di conformità devono essere eseguite ogni tre anni da una Società di Revisione o dagli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare tali certificazioni.
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Bonus formazione: chiarimenti sulla determinazione dell’agevolazione
Con Risposta 20 marzo 2019, n. 79, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del ‘Credito d’imposta formazione 4.0’, di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017.Nel caso di specie la società ha svolto nel 2018 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0; tale attività è stata disciplinata in maniera dettagliata nei contratti collettivi aziendali o territoriali, che sono stati depositati presso l’Ispettorato del lavoro competente.Conformemente alle indicazioni fornite con la Circolare MISE n. 412088/2018, l’Agenzia precisa che il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui il deposito dei relativi contratti sia stato effettuato, purchè tale adempimento sia stato svolto nel termine del periodo d’imposta di riferimento. In tal caso, il deposito dev’essere stato effettuato entro il 31 dicembre 2018.
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Decorrenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento
Con la Sentenza n. 8026 del 21 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha precisato che, a fronte del tentativo di conciliazione, se la controparte non deposita la memoria di risposta e non accetta la conciliazione ex art. 410 comma 7 c.p.c. entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta conciliativa, il lavoratore ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria entro i 60 giorni successivi.Pertanto, in materia di impugnativa di licenziamento individuale ex art. 6 della Legge n. 604/1966, il termine di 60 giorni per il ricorso ricomincia a decorrere una volta spirato l’ultimo termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione.
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Agricoli: implementazione della Comunicazione Bidirezionale
L’INPS, con il Messaggio n. 1162 del 20 marzo 2019, ricorda che nel ‘Cassetto Previdenziale Aziende Agricole’ e ‘Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura’ è disponibile la funzione di ‘Comunicazione Bidirezionale’, organizzata per modelli di comunicazione, tramite la quale è possibile trasmettere comunicazioni all’Istituto e ricevere informazioni in merito agli argomenti prescelti.L’INPS informa che la ‘Comunicazione Bidirezionale’ è stata implementata con i seguenti nuovi modelli di comunicazione:Pagamento Effettuato: con tale modello il contribuente, a seguito del ricevimento di un avviso bonario, comunica all’Istituto l’avvenuto versamento del periodo contributivo richiesto;Rateazione: tale modello deve essere utilizzato per l’invio della copia del versamento della prima rata di una rateazione, oppure se il contribuente intende anticipare il versamento di un piano di ammortamento rateale già accordato;Rettifica DMAG: tale modello deve essere utilizzato nei casi in cui l’azienda abbia necessità di modificare, esclusivamente in diminuzione, il calcolo contributivo ricevuto per un determinato periodo contributivo, a fronte del quale siano stati indicati dati errati con un flusso DMAG trasmesso.
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Aggiornato il Modello 730/2019 e le relative istruzioni: Provvedimento
Con Provvedimento 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al Modello 730/2019 ed alle relative istruzioni alla compilazione, al fine di correggere alcuni errori formali/refusi e recepire le modifiche alla disciplina fiscale dei redditi prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d’Italia, introdotte dall’articolo 25-octies, comma 4, D.L. n. 119/2018.Si segnala, in particolare, che ai fini della corretta tassazione dei citati redditi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta:modificando le istruzioni al quadro C;introducendo il nuovo quadro L ‘Ulteriori dati’, nel quale vanno riportate le informazioni in merito ai redditi prodotti per cui si intende usufruire dell’agevolazione (tipologia ed ammontare).
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Divieto di fattura elettronica per le prestazioni rese dal fisioterapista alle persone fisiche (B2C)
Con Risposta 19 marzo 2019, n. 78, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica da parte dei fisioterapisti.In particolare l’Agenzia ha precisato che per il 2019:le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente. Tale divieto rileva a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga nonchè dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;se il professionista (persona fisica, società, ecc.) nell’erogare la prestazione si avvale di soggetti terzi, che fatturano il servizio reso, direttamente a lui e non all’utente, gli stessi devono emettere fattura in formato elettronico ed inviarla tramite SdI.
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L’INPS illustra la disciplina del reddito di cittadinanza
L’INPS, con la Circolare n. 43 del 20 marzo 2019, illustra la disciplina del reddito di cittadinanza, con particolare riguardo a:i requisiti, di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, di compatibilità, che i richiedenti devono possedere per avere diritto al beneficio;gli elementi su cui è calcolato il beneficio economico;le variazioni (del nucleo, patrimoniali e dell’attività lavorativa) da comunicare durante il godimento del beneficio. In riferimento a quest’ultimo aspetto, l’INPS precisa che in caso di variazione della condizione occupazionale, nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie che, conseguentemente, dal mese di aprile 2019 devono contenere l’indicazione della retribuzione o del compenso.Tuttavia, al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite l’apposito modello ‘Rdc/Pdc Com Esteso’, trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.
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Approvato il nuovo Mod. IVA TR
Con Provvedimento 19 marzo 2019, n. 64421, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.Il nuovo modello, che sostituisce il precedente, è stato aggiornato tenendo conto dell’inserimento del Gruppo IVA tra i soggetti passivi e dell’introduzione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).Tale modello è utilizzabile a decorrere dalle richieste di rimborso/compensazione IVA relative al primo trimestre 2019 e deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
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Approvato il nuovo modello RLI: Provvedimento
Con Provvedimento 19 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello RLI e le relative istruzioni; l’aggiornamento si è reso necessario per recepire le disposizioni normative e le indicazioni di prassi pubblicate dopo l’approvazione del precedente modello, tenendo conto delle esigenze manifestate dagli operatori.Tra le novità introdotte nel nuovo modello RLI si segnala la possibilità di optare per la cedolare secca anche per i nuovi contratti di locazione stipulati nel 2019 aventi ad oggetto immobili di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (articolo 1, comma 59, Legge di Bilancio 2019).