25/3/2019 – Risarcito il lavoratore privo di mezzo di trasporto adeguato

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Risarcito il lavoratore privo di mezzo di trasporto adeguato
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al dipendente caduto dal motociclo fornitogli: il mezzo non è adeguato alle strade dissestate che il dipendente percorre per eseguire la prestazione lavorativa.La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8208 pubblicata il 22 marzo 2019, ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro poiché si è reso inadempiente rispetto all’obbligo di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore ex art. 2087 c.c.Pertanto, il datore è stato condannato al risarcimento dei danni per non aver dotato il dipendente di un mezzo adeguato alle particolari condizioni delle sedi stradali e non a fronte di una responsabilità oggettiva per l’accaduto, come era stato eccepito.

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