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Dal 31 maggio 2019 stop all’invio delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica tramite PEC
Con Provvedimento 17 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al Provvedimento del 5 novembre 2018.In particolare è stata disposta, a decorre dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica mediante posta elettronica certificata.L’Agenzia, infatti, considera superata la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica e il periodo transitorio (previsti dal Provvedimento del 5 novembre 2018) che consentiva ai soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega di trasmettere, tramite PEC, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee.
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L’omessa indicazione del codice fiscale conduce ad un DURC negativo
Esclusa dal bando di gara la società che non ha correttamente inserito un codice fiscale nelle denunce mensili relative al personale e ha quindi conseguito un DURC negativo.È quanto afferma il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 2313 del 9 aprile 2019: l’irregolarità contributiva generata per effetto della mancata specificazione del codice fiscale del figlio convivente di uno dei circa 2.000 dipendenti mensilmente dichiarati all’INPS è sufficientemente rilevante da determinare un DURC negativo.Secondo i giudici, una grande azienda è tenuta a verificare l’effettiva fruibilità delle procedure informatiche, poiché anche solo un mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche integra la condotta di violazione contributiva grave.
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Niente pausa pranzo né buoni pasto per la lavoratrice in permesso per allattamento
Il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di Interpello n. 2 del 16 aprile 2019 in merito alla gestione delle pause pranzo per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri per allattamento.Il Ministero ha affermato che la lavoratrice che svolga la prestazione lavorativa per meno di 6 ore effettive non è soggetta né alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo, né alla percezione dei buoni pasto o del servizio mensa.Pertanto, le ore di permesso per allattamento non vengono computate nel calcolo dell’orario complessivo di lavoro ai fini del diritto all’intervallo; solo se le ore effettivamente lavorate superano le 6 si ha diritto a godere della pausa pranzo e del relativo trattamento.
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Uniemens: le modifiche ai codici contratto operative dalle competenze di maggio 2019
L’INPS, con il Messaggio n. 1552 del 16 aprile 2019, comunica le variazioni che verranno apportate, a decorrere dalle competenze di maggio 2019 (flusso Uniemens da inviare entro il 1° luglio 2019 in quanto il 30 giugno è domenica), ai codici contratto presenti nel flusso Uniemens.
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Regime forfetario e cause ostative: Risposta ad interpello
Con Risposta 16 aprile 2019, n. 108, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della causa ostativa al regime forfetario ex articolo 1, comma 57, lettera d), Legge n. 190/2014 (controllo diretto o indiretto di s.r.l. che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dai soggetti interessati).In particolare, con riferimento al caso prospettato, la causa di esclusione si applica anche ad un commercialista, proprietario di una quota pari al 50% del capitale di una società di revisione e certificazione di bilanci, di cui è anche rappresentante legale (non in regime di trasparenza fiscale): il soggetto pertanto decadrà dal regime forfetario dal periodo d’imposta 2020, a meno che nel 2019 cessi dalla carica di amministratore della società.
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Esenzione IRES per enti no profit che realizzano manifestazioni di interesse storico/culturale: Decreto in G.U.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2019, n. 82, il Decreto MEF 22 marzo 2019 che individua i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 185, Legge n. 296/2006.In particolare, il Decreto individua 189 enti di particolare interesse storico, artistico e culturale che potranno beneficiare, per l’anno d’imposta 2018, dell’esenzione:dall’IRES, in quanto equiparati ai soggetti di cui all’art. 74, comma 1, TUIR;dagli obblighi in materia di accertamento delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 600/1973).
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Rinnovato il CCNL per il trasporto a fune
In data 15 aprile 2019, tra ANEF, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SAVT, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 12 maggio 2016 per i dipendenti dalle imprese esercenti impianti di trasporto a fune in scadenza al 30 aprile 2019, che avrà vigenza per gli anni 2019-2022.Le Parti hanno convenuto, tra l’altro, un incremento retributivo a regime pari a 72,00 euro da erogarsi in tre tranche, nonché 100,00 euro annui a titolo di welfare ed un aumento dell’indennità di prestazione domenicale.
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Online il servizio di calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: Comunicato stampa
Con Comunicato stampa 11 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo quanto previsto dal Decreto MEF 28 dicembre 2018.In particolare, il servizio, con riferimento alle fatture elettroniche emesse via SDI nel trimestre di riferimento, consente di:visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato;modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcolare nuovamente l’ammontare del tributo dovuto.Tuttavia, dalla stampa specializzata emerge che gli importi da pagare calcolati attraverso il citato servizio non sempre corrisponderebbero a quelli effettivamente dovuti. Gli errori di calcolo deriverebbero da diversi fattori, tra i quali la discrepanza tra la data della fattura e la data di ricezione del Sistema di Interscambio. Di conseguenza, il contribuente per determinare l’ammontare dovuto dovrà rifare i calcoli considerando ogni fattura elettronica emessa; inoltre, il ricalcolo dovrà essere effettuato in tempo utile per effettuare il versamento dell’imposta di bollo entro il termine di pagamento, ossia il 23 aprile 2019.
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Mod. 730 precompilato 2019: Provvedimento
Con Provvedimento 12 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha disposto le regole operative per l’accesso al Mod. 730 precompilato 2019 da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.In particolare, sono state confermate le disposizioni che erano state previste con il Provvedimento 9 aprile 2018. Si segnala, inoltre, che l’Agenzia, con Comunicato Stampa 12 aprile 2019, ha annunciato che:a partire dal 15 aprile, la dichiarazione precompilata è disponibile telematicamente alla consultazione da parte dei contribuenti; dal 2 maggio 2019 sarà possibile modificare ed inviare la dichiarazione;tra i dati inseriti nella dichiarazione, da quest’anno compaiono anche quelli relativi ai premi di assicurazioni riguardanti il rischio di eventi calamitosi e alle spese relative ad interventi di sistemazione a verde;è stata estesa a tutto il quadro E la funzionalità di compilazione semplificata, che permette la modifica assistita dei dati già inseriti (lo scorso anno tale modalità di compilazione era possibile solamente per le sezioni I e II del quadro E).
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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e contribuzione correlata: istruzioni INPS
L’INPS, con la Circolare n. 53 del 12 aprile 2019, interviene per fornire istruzioni operative riguardo l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Fondo di solidarietà per artigianato e Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati), esterni all’Istituto. In particolare, il citato art. 34 prevede che nei casi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà la contribuzione correlata a tali prestazioni sia anticipata all’INPS dal datore di lavoro e successivamente da quest’ultimo recuperata dal Fondo. L’Istituto, con la Circolare n. 53/2019, interviene per chiarire che l’onere del versamento della contribuzione correlata viene ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, direttamente in capo ai fondi di solidarietà, a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto, pertanto non sarà più necessario l’anticipo della predetta contribuzione da parte del datore di lavoro. Con la medesima circolare vengono, inoltre, fornite le istruzioni operative al fine dell’esposizione sulla denuncia UniEmens degli eventi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi alternativi decorrenti da aprile 2016.