15/4/2019 – Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e contribuzione correlata: istruzioni INPS

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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e contribuzione correlata: istruzioni INPS
L’INPS, con la Circolare n. 53 del 12 aprile 2019, interviene per fornire istruzioni operative riguardo l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Fondo di solidarietà per artigianato e Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati), esterni all’Istituto. In particolare, il citato art. 34 prevede che nei casi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà la contribuzione correlata a tali prestazioni sia anticipata all’INPS dal datore di lavoro e successivamente da quest’ultimo recuperata dal Fondo. L’Istituto, con la Circolare n. 53/2019, interviene per chiarire che l’onere del versamento della contribuzione correlata viene ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, direttamente in capo ai fondi di solidarietà, a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto, pertanto non sarà più necessario l’anticipo della predetta contribuzione da parte del datore di lavoro. Con la medesima circolare vengono, inoltre, fornite le istruzioni operative al fine dell’esposizione sulla denuncia UniEmens degli eventi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi alternativi decorrenti da aprile 2016.

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