22/11/2019 – Credito d’imposta per ammodernamento impianti calcistici: istituito nuovo codice tributo

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Credito d’imposta per ammodernamento impianti calcistici: istituito nuovo codice tributo
Con Risoluzione 20 novembre 2019, n. 95, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d’imposta riconosciuto per l’ammodernamento degli impianti calcistici ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 9/2008.In particolare, il codice tributo ‘6907’ denominato ‘Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici – art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205’ consentirà l’utilizzo dell’agevolazione da parte delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti:in misura pari al 12% del valore degli interventi di ristrutturazione e fino ad un massimo di euro 25.000,00;esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria (a pena di inefficacia).

21/11/2019 – Edilizia: in Gazzetta confermata all’11,50% la riduzione contributiva per il 2019

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Edilizia: in Gazzetta confermata all’11,50% la riduzione contributiva per il 2019
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale si conferma, per l’anno 2019, la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro dell’edilizia nella misura dell’11,50%.

21/11/2019 – Percettori Rdc: mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta decadenza beneficio

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Percettori Rdc: mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta decadenza beneficio
Nel caso in cui venga offerto a un percettore di Reddito di cittadinanza un posto di lavoro che sia nella disponibilità di un Centro per l’impiego, il rifiuto di sottoscrivere un contratto di lavoro congruo comporta decadenza dal beneficio. Per essere congrua, l’offerta deve rispettare una serie di requisiti tra cui non superare di almeno il 10% il beneficio massimo fruibile di Rdc (pari a 9.360 euro).È quanto spiegato dall’ANPAL con la Circolare n. 3 del 15 novembre 2019, che fornisce ai Centri per l’impiego le istruzioni operative per l’attuazione del DL istitutivo del Reddito di cittadinanza (DL n. 4/2019).

21/11/2019 – Eco e sisma bonus: ridenominazione e istituzione codici tributo

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Eco e sisma bonus: ridenominazione e istituzione codici tributo
Con due Risoluzioni datate 20 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato e istituito due codici tributo al fine di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta:corrispondenti alle detrazioni di cui all’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013 (Sismabonus acquisti) e per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR (interventi di recupero edilizio tesi al risparmio energetico); derivanti dal cd. sconto ‘in fattura’ praticato dal fornitore per interventi di eco e sisma bonus. Con Risoluzione n. 94/2019, per esigenze di semplificazione, sono stati ridenominati i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 58/2018 al fine di poterli utilizzare anche nelle casistiche indicate al precedente punto 1:’6890′ denominato ‘ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019’. Si ritiene che il riferimento corretto sia art. 10, comma 3-ter, D.L. n. 34/2019;’6891′ denominato ‘SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013’.Nella Risoluzione n. 96/2019 è stato istituito il codice tributo per consentire ai fornitori di recuperare, tramite Mod. F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, di cui agli artt. 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, D.L. n. 63/2013:’6908′ denominato ‘ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.’;’6909′ denominato ‘SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.’.

21/11/2019 – Liquidazione IVA di gruppo: principio di diritto

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Liquidazione IVA di gruppo: principio di diritto
Con Principio di diritto 19 novembre 2019, n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura di liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 è un istituto che trova fondamento nella normativa comunitaria. Come chiarito con Risoluzione n. 22/2005 tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia (tramite stabile organizzazione, rappresentante fiscale, identificazione diretta).La medesima previsione non si estende ai soggetti residenti in Paesi extraUe, che non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.

20/11/2019 – Reintegrato lavoratore licenziato se sua figura lavorativa non realmente soppressa in tutta azienda

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Reintegrato lavoratore licenziato se sua figura lavorativa non realmente soppressa in tutta azienda
Deve essere reintegrato e risarcito il coordinatore della raccolta di rifiuti licenziato per giustificato motivo oggettivo, se dall’istruttoria risulta non veritiera la soppressione della sua posizione lavorativa in tutta l’azienda.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 30070 del 19 novembre 2019, sulla base della considerazione che l’effettività della suddetta motivazione addotta dal datore di lavoro a giustificazione del provvedimento espulsivo, risulta smentita dalle affermazioni di un collega del dipendente licenziato che conferma di svolgere le medesime mansioni di coordinazione.

20/11/2019 – Responsabilità solidale del committente: inapplicabile il termine di 2 anni ai debiti contributivi

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Responsabilità solidale del committente: inapplicabile il termine di 2 anni ai debiti contributivi
L’INL, alla luce delle recenti pronunce della Cassazione, ha fornito chiarimenti sul termine per far valere la responsabilità solidale del committente in riferimento ai debiti contributivi.Con la Nota n. 9943 del 19 novembre 2019, l’Ispettorato ha ricordato il principio recentemente affermato dalla Cassazione, per cui il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto (ex art. 29, c. 2, D.Lgs n. 276/2003) è applicabile alla sola azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale in relazione ai crediti retributivi, e non anche alla diversa azione esperita dagli Enti previdenziali in riferimento ai crediti contributivi. Questa seconda azione resta soggetta alla sola prescrizione ex art. 3, c. 9, Legge n. 335/1995.

20/11/2019 – Risarcita dipendente morta durante rapina anche se maneggio denaro non rientra tra le sue mansioni

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Risarcita dipendente morta durante rapina anche se maneggio denaro non rientra tra le sue mansioni
Il datore di lavoro deve risarcire gli eredi dell’unica custode di uno studentato morta durante una rapina notturna, poiché il collegio era privo degli adeguati dispositivi di sicurezza a tutela dei dipendenti, e ciò nonostante la dipendente si trovasse solo temporaneamente in possesso dei soldi dell’affitto delle camere.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29879 del 18 novembre 2019, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto all’adozione di particolari misure di sicurezza (c.d. innominate) non solo qualora il lavoratore sia maggiormente esposto al rischio di atti criminali, in quanto abitualmente preposto al maneggio di denaro, ma anche nei casi in cui le condizioni lavorative siano solo potenzialmente pericolose.

20/11/2019 – Ampliamento tutele malattie e degenza ospedaliera iscritti alla GSI: Circolare

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Ampliamento tutele malattie e degenza ospedaliera iscritti alla GSI: Circolare
Con Circolare 19 novembre 2019, n. 141, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’ampliamento delle tutele per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza, previsto dal D.L. n. 101/2019. In base alla nuova norma, le indennità giornaliere di malattia e degenza ospedaliera sono corrisposte, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che ai lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile. L’indennità di degenza ospedaliera è, inoltre, aumentata del 100%.Nella Circolare vengono, inoltre, fissate le nuove misure delle prestazioni per:la degenza ospedaliera;le indennità di malattia.Le modifiche normative introdotte valgono per gli eventi che si sono verificati a decorrere dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del Decreto e, pertanto, gli eventi che si sono verificati precedentemente e che sono ancora in corso, ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

20/11/2019 – Contributo per l’acquisto del nuovo TV: pubblicato il Decreto in G.U.

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Contributo per l’acquisto del nuovo TV: pubblicato il Decreto in G.U.
È stato pubblicato in G.U. 18 novembre 2019, n. 270, il Decreto 18 ottobre 2019, con cui sono state indicate le modalità di erogazione del c.d. ‘Bonus TV’, contributo riconosciuto al consumatore finale per l’acquisto di nuovi apparecchi televisivi, introdotto dalla Legge n. 205/2017.Il contributo, che riguarda l’acquisto di apparati televisivi (televisori e decoder) idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 HEVC, main 10:è fruibile per gli acquisti effettuati dal 18 dicembre 2019 (30esimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto) fino al 31 dicembre 2022, o fino ad esaurimento delle risorse;è riconosciuto per una sola volta ai consumatori finali direttamente dal venditore sottoforma di sconto sul prezzo di acquisto, per un importo pari a euro 50 o pari al prezzo di vendita se inferiore;è erogato ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a euro 20.000.I venditori, inclusi gli operatori di e-commerce operanti in Italia, devono registrarsi tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 3 dicembre 2019 e potranno recuperare lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione con Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.L’elenco dei prodotti conformi alle caratteristiche tecniche indicate dal Decreto sarà pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito.