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CIGD per aziende plurilocalizzate: domanda con il sistema del ticket
Con Messaggio n. 2503 del 18 giugno 2020, l’INPS ha chiarito che, per la presentazione delle domande per il trattamento di Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate, l’azienda deve inviare la domanda di integrazione salariale con il sistema del ticket all’INPS, accedendo ai servizi per aziende e consulenti mediante il link CIG e Fondi di Solidarietà CIG Straordinaria e Deroga, e selezionando ‘CIG Straordinaria e Deroga’. Le domande andranno trasmesse facendo riferimento alle singole unità produttive censite dall’Istituto.L’INPS ha, inoltre, evidenziato che il suddetto flusso di gestione semplificato consente il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di Cassa integrazione in deroga (pari a 9 o 13 settimane), il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell’azienda.
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Saldo e stralcio fino a 1.000 euro senza aggio Aer e interessi di mora: Ordinanza
La Corte di Cassazione, con <b<Ordinanza 18 giugno 2020, n. 11817, ha chiarito che è ammesso il saldo e stralcio del debito tributario che non supera l'importo di 1.000 euro, riferito al singolo carico affidato, al netto dell'aggio della riscossione e degli interessi di mora.La Corte, infatti, interpretando il D.L. n. 119/2018, ha precisato che i fattori per individuare i debiti oggetto dello stralcio sono tre:la sorte capitale;gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;le sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione.Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione.Inoltre, la Cassazione ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria (art. 77, D.P.R. n. 602/1973) non è atto dell'espropriazione forzata, ma è una procedura 'alternativa all'esecuzione forzata vera e propria'. Quindi, alla stessa non può ritenersi applicabile l'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, relativo all'obbligo di notifica dell'intimazione nel caso in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
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Nessuna sospensione per la notifica degli atti di accertamento esecutivo da parte degli Enti locali: i chiarimenti del MEF
Con Risoluzione 15 giugno 2020, n, 6, il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze – ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.In particolare il MEF ha precisato che gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati (a norma dell’art. 67, D. L. n. 18/2020), a notificare gli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, compreso tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020 (art. 68, D.L. n. 18/2020) dal momento che quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.L’atto di accertamento esecutivo, infatti, come precisato dal MEF racchiude in sé i due distinti atti, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. Diversamente, per quanto riguarda la notifica delle cartelle la Risoluzione osserva che, sulla base dei commi 1 e 2, art. 68, D.L. n. 18/2020, non possono essere notificate le ingiunzioni di pagamento delle entrate degli enti locali.
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Pubblicato il Decreto con ulteriori misure sul trattamento di integrazione salariale e proroga termini Reddito di emergenza
È stato pubblicato in G.U. n. 151 del 16 giugno 2020, il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 che recita ‘Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga dei termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro’.In particolare, il DL n. 52/2020 prevede, in deroga alla normativa vigente, che:i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di trattamento di integrazione salariale (ordinario, straordinario o in deroga) precedentemente concesso – fino alla durata massima di 14 settimane possano utilizzare subito le ulteriori 4 settimane introdotte dal DL n. 34/2020, senza dover attendere il 1° settembre 2020 (resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti);a prescindere dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano per errore presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accoglimento, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente;sono prorogati al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del DL n. 34/2020 (emersione di rapporti irregolari);sono prorogati al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.Il suddetto Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Emergenza Coronavirus: aggiornate le FAQ presenti sul sito del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha nuovamente aggiornato le FAQ presenti sul proprio portale istituzionale nell’apposita sezione ‘Covid-19’.In particolare, le suddette FAQ forniscono chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:congedo dipendente pubblico;formazione in materia di salute e sicurezza;contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;smart working;verifiche periodiche;giovani iscritti alle casse professionali;Cassa integrazione (Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020);lavoratori disabili e assistenza a soggetti disabili.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze: aggiornate le FAQ COVID-19
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha aggiornato le FAQ presenti sul proprio sito.Tra le varie FAQ si segnalano quelle riguardanti:l’indennità per i professionisti in regime di libera attività regolata da partita IVA;l’indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.;l’indennità per i soci di società di persone o di capitali iscritti alle Gestioni Speciali dell’AGO;accesso al Fondo PMI;sospensione dei versamenti delle ritenute, degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;Fondo di ultima istanza;estensione permessi COVID-19;mancato rinnovo di contratto a termine in scadenza.
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È legittimo non assumere l’apprendista donna
Non è discriminatoria la mancata assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice apprendista, in presenza di conferma di colleghi maschi, se nello stesso periodo vengono assunte altre lavoratrici donne.Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11530 del 15 giugno 2020, la quale ha affermato che è legittimo non stabilizzare al termine del contratto di apprendistato la lavoratrice madre, qualora non sia provata la discriminazione.
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Possibile annullare il Mod. 730/2020 precompilato entro il 22 giugno
Il contribuente che a partire dal 25 maggio ha trasmesso il Mod. 730/2020 precompilato attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate e riscontra successivamente un errore sulla dichiarazione o si accorge di aver inviato una dichiarazione incompleta, ha la possibilità di annullare una sola volta tale dichiarazione entro il 22 giugno 2020.Secondo la guida fiscale ‘Dichiarazione precompilata 2020’, pubblicata sul sito dell’Agenzia, con l’annullamento della dichiarazione:tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati;sarà ripristinata la dichiarazione precompilata così come proposta dall’Agenzia delle Entrate;viene rimosso automaticamente anche il Mod. F24 eventualmente predisposto;nella sezione ‘Ricevute’ dell’area riservata è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante. Trascorse 24/48 ore dall’annullamento della dichiarazione sarà possibile inviare il nuovo Mod. 730/2020.
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Isa 2020: Circolare delle Entrate
Con Circolare 16 giugno 2020, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2019. Nel documento di prassi, tra i vari chiarimenti:sono illustrate le novità introdotte dai Decreti 24 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020: in particolare, la Circolare si sofferma sulla modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto;viene posta particolare attenzione alla nuova ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA che riguarda i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA: l’esclusione, limitata al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, deve ritenersi finalizzata all’acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare correttamente gli Isa ai soggetti interessati dall’istituto ‘gruppo IVA’;viene sottolineato che attraverso la modifica del criterio con cui sono confrontati i ricavi/compensi dichiarati con quelli presunti in base agli indicatori elementari di affidabilità, la stima dei ricavi operata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari di affidabilità, sarà comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi; viene quindi abbandonato (a esclusione di 16 ISA) il meccanismo della neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, che consentiva di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività;sono affrontate le novità sulla modulistica (quadro F, quadro G e H, quadro E);sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione ai benefici premiali e alcune precisazioni riguardanti le disposizioni sugli ISA contenute nell’art. 148, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).