17/6/2020 – Nessuna sospensione per la notifica degli atti di accertamento esecutivo da parte degli Enti locali: i chiarimenti del MEF

SeacInfo Fiscale
Nessuna sospensione per la notifica degli atti di accertamento esecutivo da parte degli Enti locali: i chiarimenti del MEF
Con Risoluzione 15 giugno 2020, n, 6, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.In particolare il MEF ha precisato che gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati (a norma dell’art. 67, D. L. n. 18/2020), a notificare gli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, compreso tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020 (art. 68, D.L. n. 18/2020) dal momento che quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.L’atto di accertamento esecutivo, infatti, come precisato dal MEF racchiude in sé i due distinti atti, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. Diversamente, per quanto riguarda la notifica delle cartelle la Risoluzione osserva che, sulla base dei commi 1 e 2, art. 68, D.L. n. 18/2020, non possono essere notificate le ingiunzioni di pagamento delle entrate degli enti locali.

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