12/11/2018 – Elemento aggiuntivo della retribuzione non cancellato dalla contrattazione collettiva

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Elemento aggiuntivo della retribuzione non cancellato dalla contrattazione collettiva
Con la Sentenza n. 28769 del 9 novembre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un’azienda, ha confermato la decisione di secondo grado in base alla quale il superminimo non risulta cancellato dai miglioramenti successivi della contrattazione collettiva.Tutto dipende infatti dall’accordo sindacale tra parte datoriale e lavoratore: l’azienda deve indicare e depositare il verbale dell’accordo sindacale se intende dimostrare che il superminimo è disciplinato dal contratto collettivo, altrimenti decade dal relativo diritto.Si legge nella sentenza che ‘la decadenza dal diritto di produrre il documento esclude che il verbale potesse essere depositato in appello perché scatta il divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dall’articolo 473, secondo comma, Cpc’.

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