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Inidoneità senza motivo: il risarcimento corrisponde alla mancata retribuzione
Con la Sentenza n. 21663 pubblicata il 5 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ad una agente di polizia penitenziaria tutte le retribuzioni non godute, a titolo di risarcimento danno extracontrattuale, in quanto dichiarata erroneamente inidonea al servizio dalla commissione medica.Il Ministero è tenuto a corrispondere alla lavoratrice una somma equitativa pari agli stipendi che questa avrebbe percepito se non vi fosse stato l’errore di valutazione, a seguito del quale non ha potuto prendere immediatamente servizio dopo il superamento del concorso. Trattasi di un risarcimento calcolato sull’unico elemento oggettivo valutabile (le retribuzioni), non essendo possibile un’esatta quantificazione del danno emergente né del mancato guadagno.