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Lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia: i chiarimenti dell’INPS
L’INPS, con il Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 chiarisce che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (smart working/telelavoro). In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore ha diritto ad accedere alla prestazione previdenziale, essendo temporaneamente incapace al lavoro.L’Istituto previdenziale precisa inoltre che in caso di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non si ha il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa presuppone un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
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Legittimo il licenziamento del lavoratore controllato dall’internal auditing
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21888 del 9 ottobre 2020, ha affermato che è legittimo il licenziamento del lavoratore che non rispetta i suoi obblighi e doveri, come osservato di nascosto dall’ispettore interno all’azienda (internal auditing) incaricato dal suo superiore. I giudici hanno precisato che il datore di lavoro ha la piena facoltà di ricorrere anche a personale interno all’azienda per controllare lo svolgimento dell’attività lavorativa dei suoi dipendenti.
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Art-bonus e natura dell’ente beneficiario
Con Risposte ad Interpello 7 ottobre 2020, nn. 451, 452 e 453, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla natura dell’ente beneficiario ai fini della fruizione del credito di imposta ‘Art-bonus’ (art. 1, comma 1, D.L. n. 83/2014), previa acquisizione del parere del Mibact.Nella Risposta n. 451, l’Agenzia delle Entrate specifica che non possono beneficiare dell’Art-bonus le erogazioni liberali effettuate da mecenati e ricevute da un’Associazione senza personalità giuridica che intende raccogliere fondi per il recupero strutturale ed artistico di una chiesa, di proprietà di un Ente privato sottoposto al controllo pubblico: tale ente è qualificabile come privato, per cui il bene non si configura come ‘bene culturale pubblico’.Con Risposta n. 452, invece, l’Agenzia chiarisce che possono beneficiare dell’Art-bonus le erogazioni liberali ricevute da un’Associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica, che intende raccogliere fondi per il finanziamento del progetto di rifacimento della pavimentazione del cortile di un Palazzo, di proprietà demaniale, in concessione all’Amministrazione della Difesa e di notevole interesse storico-artistico.Con Risposta n. 453, infine, l’Agenzia delle Entrate ammette il beneficio anche per le erogazioni liberali volte al sostenimento dell’attività istituzionale di una Fondazione, iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche della propria Regione, che utilizza come sede museale, espositiva e di residenza artistica, un immobile di grande pregio storico ed artistico, sottoposto a vincolo diretto di tutela monumentale, in quanto la Fondazione in questione ha una natura sostanzialmente pubblicistica, essendo partecipata anche dalla Regione.
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Ordinanza del Ministero della Salute: nuove misure per il contenimento del virus COVID-19
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 dell’8 ottobre 2020 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020, con la quale sono state modificate le disposizioni della precedente Ordinanza del 21 settembre 2020. L’Ordinanza, la quale produce effetti dall’8 ottobre 2020 e fino all’adozione di un nuovo DPCM (e comunque non oltre il 15 ottobre 2020), prevede che, per l’ingresso in Italia delle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono previsti i seguenti obblighi, alternativi tra loro:di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l’attestazione di essersi sottoposti a tampone nelle 72 ore precedenti con risultato negativo;di fare il test del tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore dall’ingresso in Italia, in attesa del quale devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.Le suddette persone sono altresì obbligate a comunicare immediatamente, anche se asintomatiche, il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a segnalare in modo tempestivo, in presenza di sintomi COVID-19, la situazione all’Autorità sanitaria e, nell’attesa, restare in isolamento.
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Soppressione FONDINPS da ottobre: istruzioni INPS
L’INPS, con il Messaggio n. 3600 dell’8 ottobre 2020, recepisce quanto disposto dal Decreto n. 85/2020 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, co. 173, della Legge n. 205/2017, che dispone la soppressione di FONDINPS. In particolare, il Messaggio chiarisce che, a partire da ottobre 2020, i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l’adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler conservare il proprio TFR in azienda.Sempre a decorrere dal mese di ottobre, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti affluiranno al Fondo COMETA. Infine, per i lavoratori già iscritti a FONDINPS, il Commissario liquidatore di FONDINPS dovrà adottare, d’intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo delle posizioni individuali dei soggetti già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni.
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Domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza: precisazioni INPS
In tema di reddito di cittadinanza è intervenuto l’INPS, con il Messaggio n. 3627 dell’8 ottobre 2020, a fornire precisazioni in merito alla presentazione della domanda di rinnovo del beneficio al termine del godimento delle 18 mensilità.In particolare, vengono trattate le seguenti casistiche:variazione della composizione del nucleo familiare;variazione della situazione economica del nucleo e mancato rispetto dei requisiti economici;presentazione della domanda per il beneficio dopo un provvedimento di revoca o decadenza sanzionatoria.
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Non è deducibile la spesa per la trasferta se manca la specifica documentazione
Le spese di trasferta sostenute dal lavoratore non possono essere escluse dalla retribuzione imponibile se non vengono provate le specifiche trasferte giustificative dei chilometri effettuati per raggiungere il luogo di lavoro.È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21597 del 7 ottobre 2020, nella quale precisa che la norma fiscale che prevede la deducibilità dell’indennità di trasferta va interpretata in modo restrittivo, pertanto quando manchi una puntuale documentazione di supporto che attesti il costo di percorrenza di ciascuna trasferta, questo rientra all’interno della retribuzione imponibile.
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Conciliazione giudiziale: la Cassazione limita l’inoppugnabilità al solo oggetto di giudizio
L’Ordinanza n. 20913 del 30 settembre 2020 della Corte di Cassazione introduce un’importante novità sulla conciliazione giudiziale tra datore di lavoro e lavoratore, ampliando i casi di impugnazione delle rinunce e delle transazioni avvenute in tale sede.Invero, l’articolo 2113 del cod. civ. prevede che non sono impugnabili le rinunce o le transazioni dei diritti del lavoratore quando queste avvengono in sede protetta (giudiziale o sindacale). La Suprema Corte tuttavia, con la pronuncia in esame restringe tale margine di inoppugnabilità limitandolo alle sole situazioni incluse tra le domande azionate in giudizio. Pertanto, restano scoperte tutte le intese che, pur essendo definite in sede giudiziale, non costituiscono oggetto della lite.
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Comodato e agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina
Con Risposta ad Interpello 8 ottobre 2020, n. 458, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruibilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, nel caso di trasferimento dei terreni in comodato. Nel caso di specie, una società agricola ha acquistato alcuni fondi agricoli ed ha chiesto le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1%). Successivamente, prima che siano decorsi i cinque anni dall’acquisto del fondo, la società ha deciso di affidare, con contratto di comodato, al socio, coltivatore diretto e amministratore e legale rappresentante della società, la coltivazione dei terreni societari. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’agevolazione per la piccola proprietà contadina persiste nei confronti della società agricola purché il soggetto comodatario:continui a mantenere la qualifica di socio nella società comodante;coltivi direttamente il fondo;questo in quanto il socio in questione (coltivatore diretto) avrebbe avuto lui stesso la possibilità di accedere all’agevolazione in questione.Infine, l’Agenzia evidenzia che la società, per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione, deve mantenere, nel quinquennio, i requisiti di impresa agricola professionale.