26/7/2019 – Condannato il titolare dell’impresa appaltante se non controlla congruenza POS imprese esecutrici

SeacInfo Amministrazione del personale
Condannato il titolare dell’impresa appaltante se non controlla congruenza POS imprese esecutrici
In caso di incidente sul lavoro, nel quale è coinvolto l’operaio di una ditta subappaltatrice, viene condannato il titolare dell’impresa appaltatrice per non aver controllato la conformità dei piani operativi di sicurezza dell’impresa subappaltata e per non averli trasmessi alla ditta committente.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 33239 del 24 luglio 2019, nella quale è stata confermata la condanna del titolare della ditta affidataria/appaltatrice, reo di non aver controllato il rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs n. 81/2008 da parte della subappaltatrice.

26/7/2019 – Condannato il titolare dell’impresa appaltatrice se non controlla congruenza POS della subappaltata

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Condannato il titolare dell’impresa appaltatrice se non controlla congruenza POS della subappaltata
In caso di incidente sul lavoro, nel quale è coinvolto l’operaio di una ditta subappaltatrice, viene condannato il titolare dell’impresa appaltatrice per non aver controllato la conformità dei piani operativi di sicurezza dell’impresa subappaltata e per non averli trasmessi alla ditta committente.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 33239 del 24 luglio 2019, nella quale è stata confermata la condanna del titolare della ditta affidataria/appaltatrice, reo di non aver controllato il rispettato gli obblighi derivanti dal D.Lgs n. 81/2008 da parte della subappaltatrice.

26/7/2019 – Imposta di bollo sui documenti informatici: Risposte

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Imposta di bollo sui documenti informatici: Risposte
Con le Risposte n. 321 e 323, emanate in data 25 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in relazione a documenti redatti in formato elettronico.In particolare, l’Agenzia:con Risposta n. 321/2019 ha chiarito che per i contratti pubblici prodotti all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e per gli allegati documenti redatti in formato elettronico e firmati digitalmente, l’imposta di bollo può essere assolta tramite il contrassegno telematico o secondo la modalità virtuale, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 642/1972;con Risposta n. 323/2019 ha chiarito che per le copie informatiche di documenti amministrativi informatici, prodotti in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, l’imposta di bollo si applica solo se i duplicati sono muniti di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

26/7/2019 – Le fatture emesse nei confronti di compagnie assicurative per prestazioni sanitarie non devono riportare i nominativi dei pazienti

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Le fatture emesse nei confronti di compagnie assicurative per prestazioni sanitarie non devono riportare i nominativi dei pazienti
Con Risposta 24 luglio 2019, n. 307, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di fatturazione elettronica nell’ambito di prestazioni sanitarie.In particolare l’Agenzia ha precisato che la fattura elettronica emessa da una società che opera nel campo sanitario nei confronti di società (nel caso di specie compagnie assicurative) non deve riportare i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie, nel rispetto e nella tutela dei dati personali ai fini privacy.Eventualmente, al fine di garantire eventuali esigenze gestionali delle compagnie assicurative, le parti possono comunque adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando codifiche di varia natura (come ad esempio, numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata).

25/7/2019 – Nuove modalità di presentazione della domanda ANF: indicazioni

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Nuove modalità di presentazione della domanda ANF: indicazioni
A riguardo delle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, l’INPS, con Messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019, ha comunicato le implementazioni apportate alla nuova Utility ‘Consultazione Importi ANF’, rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali, disponibile nel Cassetto previdenziale aziende.L’Istituto chiarisce che l’Utility preleva gli esiti delle domande dei lavoratori risultanti dipendenti della matricola aziendale, in relazione all’ultimo Uniemens a disposizione dell’INPS. Si prevede, inoltre, che le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimarranno immutate fino alla denuncia contributiva di competenza nel prossimo mese di settembre 2019.

25/7/2019 – Indicazioni ANPAL sullo stato di disoccupazione

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Indicazioni ANPAL sullo stato di disoccupazione
L’ANPAL, con la Circolare n. 1 del 23 luglio 2019, fornisce alcune indicazioni in merito alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019 che ha reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione.L’ANPAL ricorda che, dal 30 marzo 2019, si considerano in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;sono lavoratori il cui reddito da lavoro non supera la soglia di euro 8.145 annui (se dipendenti) oppure euro 4.800 annui (se autonomi).

25/7/2019 – No demansionamento del lavoratore affiancato da un consulente in costanza di crisi aziendale

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No demansionamento del lavoratore affiancato da un consulente in costanza di crisi aziendale
Non si ha demansionamento del dipendente affiancato da un consulente in costanza di crisi aziendale orientata all’amministrazione straordinaria. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20032 del 24 luglio 2019.In rigetto del ricorso del dipendente, i giudici hanno chiarito che la presenza di un collaboratore di supporto non compromette la conservazione da parte della società della normale struttura aziendale.

25/7/2019 – Indicazioni ai professionisti per la richiesta di autorizzazione ad operare come intermediari INPS

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Indicazioni ai professionisti per la richiesta di autorizzazione ad operare come intermediari INPS
Con Messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019, l’INPS ha fornito le indicazioni utili per ottenere il censimento ed il rilascio del PIN ai professionisti intenzionati a svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza.L’Istituto ha comunicato le modalità di presentazione dell’apposita richiesta, mediante la quale i dottori commercialisti ed esperti contabili e gli avvocati possono ottenere l’abilitazione ad operare quali intermediari nei confronti dell’INPS. Viene precisato che, una volta ottenuto il censimento (comunicato a mezzo PEC dalla Direzione centrale Entrate e recupero) i professionisti potranno rivolgersi a qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS, alla quale mostreranno il modulo di richiesta ‘SC64’ al fine di conseguire il rilascio del PIN intermediario abilitato.

25/7/2019 – La mancata adesione al servizio di consultazione non rappresenta di per sé elemento di rischio: FAQ n. 125 rettificata

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La mancata adesione al servizio di consultazione non rappresenta di per sé elemento di rischio: FAQ n. 125 rettificata
Con la prima versione della Faq n. 125 pubblicata il 19 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate aveva attribuito alla mancata adesione al Servizio di Consultazione valore ai fini accertativi.La rettifica alla risposta n. 125 precisa invece che la mancata adesione al Servizio di Consultazione non rappresenta di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio; da un’attenta lettura del testo sembra che alla mancata adesione al Servizio di Consultazione venga riconosciuta una certa valenza ai fini accertativi ma solo se il rischio deriva dalla combinazione con altri elementi.

25/7/2019 – Aliquota IVA al 4% per le opere destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche: Risposta

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Aliquota IVA al 4% per le opere destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche: Risposta
Con Risposta a istanza di consulenza giuridica 24 luglio 2019, n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare ad operazioni finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti; in particolare si fa riferimento:all’installazione di ascensori e ad interventi di modifica degli impianti per migliorare l’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote.L’Agenzia ha chiarito che entrambe le opere, pur rientrando nella manutenzione straordinaria, non sono soggette all’aliquota IVA del 10%, bensì all’aliquota agevolata del 4% ai sensi del numero 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, in virtù della particolare finalità per la quale vengono realizzate.