24/12/2019 – Elementi identificativi del c.d. trasfertismo: chiarimenti dell’INPS

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Elementi identificativi del c.d. trasfertismo: chiarimenti dell’INPS
Con Circolare n. 158 del 23 dicembre 2019, l’INPS, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, ha fornito chiarimenti per l’applicabilità del corretto regime contributivo.Ai fini dell’applicazione del regime del trasfertista (trattamento di cui all’art. 51, comma 6 del TUIR) è necessaria la contestuale sussistenza delle tre condizioni di cui all’art. 7-quinquies del DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016:mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione; attività lavorativa che necessita di continua mobilità del lavoratore; corresponsione al dipendente di un’indennità o di una maggiorazione di retribuzione in misura fissa, a prescindere che si sia effettivamente recato in trasferta e dove eventualmente questa si sia compiuta.

24/12/2019 – Ritenute appalti: decorrenza dal 1° gennaio 2020 dei nuovi obblighi

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Ritenute appalti: decorrenza dal 1° gennaio 2020 dei nuovi obblighi
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento alla decorrenza dei nuovi obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, previsti dal decreto fiscale 2020.Con la Risoluzione n. 108/E, l’Agenzia ha sottolineato che la previsione normativa è applicabile alle ritenute operate a partire dal 1° gennaio 2020, anche in riferimento ai contratti di appalto, affidamento o subappalto che siano stati stipulati prima di tale data.

24/12/2019 – Nuovi codici contratto Uniemens a partire da gennaio 2020

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Nuovi codici contratto Uniemens a partire da gennaio 2020
L’INPS, con il Messaggio n. 4798 del 20 dicembre 2019, ha comunicato i nuovi codici contratto, per la compilazione del flusso di denuncia contributiva Uniemens, e la dismissione di quelli non più in uso.L’Istituto ha precisato che sia i nuovi codici che la disattivazione di quelli non più in uso decorrono a partire dal periodo di paga gennaio 2020.

24/12/2019 – Modificate le specifiche tecniche della comunicazione degli amministratori di condominio

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Modificate le specifiche tecniche della comunicazione degli amministratori di condominio
Con Provvedimento 20 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche del Provvedimento 27 gennaio 2017, n. 19969 relativo alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati nel 2019 su parti comuni di edifici residenziali da parte degli amministratori di condominio. Le modifiche si sono rese necessarie al fine di recepire le novità introdotte alla disciplina dal D.L. n. 34/2019, ossia la possibilità per il contribuente beneficiario delle agevolazioni per interventi di:riqualificazione energetica e adozione di misure antisismiche di fruire, in luogo della detrazione, di un contributo di pari importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato i lavori;recupero edilizio, tesi al conseguimento di un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR, di fruire della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

24/12/2019 – Corrispettivi telematici: modifiche al Provvedimento 28 ottobre 2016

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Corrispettivi telematici: modifiche al Provvedimento 28 ottobre 2016
Con Provvedimento 20 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha apportate alcune modifiche al Provvedimento 28 ottobre 2016 (come modificato dal Provvedimento 18 aprile 2019) in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.Di seguito, le principali novità:i Registratori di cassa in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017 possono essere utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi purché adattati nel rispetto di quanto stabilito dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 28 ottobre 2016;qualora un modello di RT/Server RT sia già stato approvato, fino al 30 giugno 2020 la conformità del modello al provvedimento 31 ottobre 2019 ovvero la conformità del modello alle specifiche tecniche del provvedimento 31 ottobre 2019, può essere dichiarata dal produttore mediante una comunicazione all’Agenzia delle Entrate;i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri al momento dell’effettuazione dell’operazione mediante l’uso dell’RT; la trasmissione dei dati memorizzati dall’RT può essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;dal 1° marzo 2020 è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’allegato denominato ‘TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI’ – versione 6.0 – novembre 2017′ o, in alternativa, secondo le specifiche previste dall’allegato denominato ‘TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI’ – versione 7.0 – marzo 2020′.Dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto del predetto allegato ‘TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI’ – versione 7.0 – marzo 2020′.

23/12/2019 – Utilizzo dell’RT in caso di contabilità separata

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Utilizzo dell’RT in caso di contabilità separata
Con Risposta 20 dicembre 2019, n. 532, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’utilizzo dei registratori telematici in caso di contabilità separata.Nel caso di specie, l’IVA relativa all’attività di allevamento è determinata con modalità ordinarie mentre quella relativa all’attività di agriturismo forfettariamente: di conseguenza, i corrispettivi relativi a ciascuna delle due attività vanno tenuti distinti per garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili.L’amministrazione finanziaria ritiene possibile la rilevazione separata dei corrispettivi mediante assegnazione a ciascuna attività di un numero di “reparto” ovvero con l’assegnazione di un codice a ciascuno dei beni ceduti o dei servizi resi, sempreché il giornale di fondo elettronico del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’IVA periodica. Al momento il registratore telematico trasmette solo un dato aggregato senza distinguere i corrispettivi relativi alle singole attività, occorre quindi tenere un prospetto che riepiloghi i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi ovvero il numero dei “reparti” assegnati a ciascuna attività.

23/12/2019 – Incentivo assunzione beneficiari del Reddito di cittadinanza: precisazioni INPS sui datori agricoli

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Incentivo assunzione beneficiari del Reddito di cittadinanza: precisazioni INPS sui datori agricoli
L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza da parte dei datori di lavoro agricoli.Con il Messaggio n. 4791 del 20 dicembre 2019, l’Istituto ha precisato che ai fini della fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro, compresi quelli agricoli, devono rivolgersi alla Struttura territoriale INPS di riferimento per il recupero dell’incentivo da aprile 2019 a ottobre 2019, mentre sono tenuti a esporre il beneficio nelle relative denunce a decorrere dal mese di novembre 2019.

23/12/2019 – Parcometri: non rientrano negli strumenti tecnologici idonei alla memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi

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Parcometri: non rientrano negli strumenti tecnologici idonei alla memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi
Con Risposta 20 dicembre 2019, n. 534, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità o meno di dotarsi di parcometri idonei alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’amministrazione finanziaria ricorda che con Provvedimento 28 ottobre 2016, come modificato dal Provvedimento 18 aprile 2019, sono state stabilite le regole, le caratteristiche tecniche, i termini e gli strumenti tecnologici per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; tra gli strumenti necessari per adempiere all’obbligo in oggetto ci sono i Registratori telematici, i registratori di cassa adattati e la procedura web. I parcometri non sono stati invece interessati dai richiamati provvedimenti e quindi non sono state stabilite le regole e le caratteristiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

23/12/2019 – Pubblicate le bozze del Modello 730/2020, delle Istruzioni e della Circolare per la liquidazione

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Pubblicate le bozze del Modello 730/2020, delle Istruzioni e della Circolare per la liquidazione
Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze del Modello 730/2020, delle relative istruzioni e della circolare per la liquidazione ed il controllo del modello.Tra le novità apportate al modello rilevano:la possibilità per l’erede di presentare il Modello 730/2020 a nome del defunto (per i soggetti deceduti nel 2019 ed entro il 23 luglio 2020);il riconoscimento della detrazione per familiari a carico esteso ai figli con età non superiore ai 24 anni che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a euro 4.000;il riconoscimento del regime agevolato della cedolare secca anche per contratti di locazione commerciale di immobili C/1 stipulati nel 2019;il recepimento della disciplina fiscale dedicata ai residenti del comune di Campione d’Italia;la predisposizione dei nuovi righi C15 per poter usufruire delle detrazioni assegnate al personale del comparto sicurezza e difesa ed il rigo E56 per il riconoscimento delle detrazioni del 50% per le spese sostenute per il riscatto agevolato degli anni di laurea e per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

20/12/2019 – Tassazione separata per la prestazione previdenziale integrativa

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Tassazione separata per la prestazione previdenziale integrativa
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 32629 del 12 dicembre 2019, ha precisato che, ai fini della tassazione delle prestazioni previdenziali integrative erogate in forma di capitale, in riferimento agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, l’imposta con aliquota del 12,5%, propria dei redditi di capitale, è applicabile esclusivamente al ‘rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato’.La Suprema Corte ha specificato che sulla restante somma erogata si applica invece l’aliquota media prevista per la tassazione separata delle indennità di fine rapporto.