20/12/2019 – Tassazione separata per la prestazione previdenziale integrativa

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Tassazione separata per la prestazione previdenziale integrativa
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 32629 del 12 dicembre 2019, ha precisato che, ai fini della tassazione delle prestazioni previdenziali integrative erogate in forma di capitale, in riferimento agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, l’imposta con aliquota del 12,5%, propria dei redditi di capitale, è applicabile esclusivamente al ‘rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato’.La Suprema Corte ha specificato che sulla restante somma erogata si applica invece l’aliquota media prevista per la tassazione separata delle indennità di fine rapporto.

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