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Regime di consolidato nazionale e utilizzo delle perdite: Circolare
Con Circolare 26 gennaio 2018, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di consolidato nazionale e all’utilizzo delle perdite in un procedimento di accertamento.In particolare, l’Agenzia ha precisato, tra l’altro, che:lo scomputo delle perdite dei soggetti aderenti al consolidato anteriori all’esercizio dell’opzione della tassazione consolidata, può essere richiesto con il modello Ipea, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione di questo modello;il criterio da utilizzare per ripartire le perdite, nei casi di revoca dell’opzione e di interruzione della tassazione di gruppo è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate.
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INL: conseguenze della mancata applicazione dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, fornisce alcune indicazioni per un corretto esercizio dell’azione di vigilanza in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.In particolare, l’INL precisa che:qualora il datore di lavoro applichi una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,non trovano applicazione gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa.
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Pena nella misura minima per l’omesso versamento delle ritenute
La Corte di Cassazione, pur confermando la condanna del legale rappresentante della società per il reato di omesso versamento delle ritenute (ex art. 10 bis del D.Lgs n. 74/2000), ha rinviato la decisione ad altra sezione della Corte di appello per una nuova valutazione circa il trattamento sanzionatorio. Infatti, con la Sentenza n. 3658 del 25 gennaio 2018, viene chiarito che nel caso di specie la pena stabilita per il suddetto reato va quantificata nella misura minima, in considerazione dell’età avanzata del condannato e della creazione negli anni di numerosi posti di lavoro grazie all’attività imprenditoriale svolta dalla società.
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Non licenziabile la lavoratrice assente ingiustificata perché deve assistere la figlia depressa
Con la Sentenza n. 1922 del 25 gennaio 2018 la Corte Cassazione chiarisce che, l’omesso inoltro da parte di una dipendente della richiesta di fruire di un congedo familiare, per assistere la figlia affetta da una grave depressione post partum non può far scattare il licenziamento per giusta causa della stessa.La Corte di Cassazione precisa che, nel caso di specie l’inosservanza, da parte della lavoratrice, delle modalità per richiedere il congedo a fronte di una situazione caratterizzata dall’urgenza e dalla gravità, non può giustificare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro.
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Ispettorato Nazionale del Lavoro: le prime indicazioni sulla Legge di Bilancio 2018
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato, in data 25 gennaio 2018, la Circolare n. 2, con la quale illustra le principali novità della Legge di Bilancio 2018, Legge n. 205/2017, con particolare riferimento alle disposizioni di particolare interesse per l’attività di vigilanza, riservandosi comunque di fornire ulteriori chiarimenti in relazione a specifici argomenti, qualora ciò si rendesse necessario.
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Comunicazione all’ENEA per interventi di recupero edilizio: Legge di Bilancio 2018
La Legge di Bilancio 2018, aggiungendo il nuovo comma 2-bis all’articolo 16, D.L. n. 63/2013, introduce, in analogia a quanto previsto per gli interventi di risparmio energetico, l’obbligo di invio telematico all’ENEA di una comunicazione contenente le informazioni sugli interventi di recupero edilizio effettuati, al fine di monitorare e valutare i relativi risparmi energetici conseguiti.Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 2 marzo 2018, definirà le regole attuative di tale nuovo adempimento.La formulazione normativa pone l’obbligo in esame con riferimento alla totalità degli interventi di recupero edilizio: tuttavia, sembrerebbe più coerente con le finalità espresse dal nuovo comma 2-bis, limitare tale adempimento ai soli interventi di ristrutturazione che determinano un risparmio energetico, individuati dall’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.
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Bonus librerie: Legge di Bilancio 2018
In sede di approvazione della Legge di bilancio 2018, è stato introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri sia nuovi che usati, un credito d’imposta parametrato:agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio;alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate dal Decreto attuativo, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il nuovo credito d’imposta:è stabilito nella misura massima di euro 20.000 per le librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite ed euro 10.000 per le librerie diverse da quelle sopra descritte;è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis; non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.È demandata al MIBACT l’emanazione di un apposito Decreto contenente le modalità attuative dell’agevolazione in esame.
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Uniemens: l’INPS istituisce nuovi codici contratto
L’INPS, con il Messaggio n. 346 del 24 gennaio 2018, comunica di aver istituito, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2018, nuovi codici (dal 429 al 480) dell’elemento “CodiceContratto” di “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens.
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Credito di imposta spese di formazione: Legge di Bilancio 2018
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2018, dalle imprese che investono sulla formazione dei propri dipendenti.Gli ambiti di applicazione sono suddivisi nelle categorie di vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione.Tale credito:è riconosciuto fino ad un massimo annuale di Euro 300.000 per ciascun beneficiario, a condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali;può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24 a decorrere dal periodo successivo a quello in cui sono state sostenute le spese; è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.I costi, per poter essere ammissibili al credito, devono essere certificati dal soggetto incaricato alla revisione legale, dal collegio sindacale o dal professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). Le imprese non soggette a revisione legale devono comunque avvalersi della prestazione di un revisore legale o di una società di revisione.
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Spese e rimborsi per la frequenza degli asili nido e erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni: online i software di compilazione in bozza
Come noto, gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, comunicano all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi:alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili sostenute nell’anno precedente dai genitori;ai rimborsi delle rette, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.Con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale:le associazioni di promozione sociale; le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche nonché alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche eroganti, con l’indicazione dell’anno nel quale è stato versato il contributo rimborsato.In entrambi i casi, l’invio dei dati dev’essere effettuato entro il 28 febbraio 2018.A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono disponibili, in bozza, i rispettivi software per la compilazione dei dati riferiti alle spese/erogazioni sostenute nel 2017.