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Non licenziabile la lavoratrice assente ingiustificata perché deve assistere la figlia depressa
Con la Sentenza n. 1922 del 25 gennaio 2018 la Corte Cassazione chiarisce che, l’omesso inoltro da parte di una dipendente della richiesta di fruire di un congedo familiare, per assistere la figlia affetta da una grave depressione post partum non può far scattare il licenziamento per giusta causa della stessa.La Corte di Cassazione precisa che, nel caso di specie l’inosservanza, da parte della lavoratrice, delle modalità per richiedere il congedo a fronte di una situazione caratterizzata dall’urgenza e dalla gravità, non può giustificare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro.