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Fattura elettronica: deleghe più rapide se si utilizzano i servizi web dell’Agenzia
Con Comunicato stampa 20 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che per attivare le deleghe ricevute dai contribuenti per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, i canali più veloci per gli intermediari sono:il servizio ‘massivo’ che consente di trasmettere con un unico file le richieste di attivazione di tutte le deleghe ricevute, oppureil servizio web ‘puntuale’.In questi casi l’attivazione è automatica e avviene entro 2 giorni dalla richiesta.Diversamente, se l’intermediario opta per consegnare le deleghe agli uffici territoriali dell’Agenzia o inviare una PEC sono necessari 5 giorni lavorativi per il perfezionamento dell’attivazione.Tuttavia, come emerge dalla stampa specializzata, si segnala la difficoltà da parte degli uffici dell’Agenzia di gestire l’attivazione delle deleghe con tali ultime modalità e i conseguenti possibili ritardi nel perfezionamento degli adempimenti.
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Niente banca dati delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate: Provvedimento Garante
Con Provvedimento 20 dicembre 2018 il Garante della Privacy, a seguito delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, ha individuato i presupposti e le condizioni affinché la stessa Agenzia possa avviare dal 1° gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.In particolare il Garante ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non deve tenere una banca dati delle fatture, ma deve limitarsi a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (es. incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell’Agenzia) escludendo la descrizione del bene o del servizio, oggetto della fattura.Come noto, infatti, lo stesso Garante delle Privacy con apposito Provvedimento (15 novembre 2018) aveva rilevato che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come regolato dall’Agenzia delle entrate, ‘presentava rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali’. Infatti, l’Agenzia, oltre a fungere da postino, avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche che contengono informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l’indicazione puntuale delle prestazioni legali o sanitarie.Inoltre nel documento viene stabilito che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica; al riguardo l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire idonee istruzioni.
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Esercizio abusivo della professione per il consulente sospeso che invia dichiarazioni telematiche
Con la Sentenza n. 56971 del 18 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per esercizio abusivo della professione inflitta a un consulente del lavoro che, nonostante la sospensione dall’attività, ha continuato ad usare le proprie credenziali al fine di inviare le dichiarazioni telematiche dei lavoratori all’INPS.Integra infatti il reato di esercizio abusivo della professione ‘l’attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro (
), in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell’iscrizione al relativo albo professionale’.
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Dal 1° gennaio 2019 stop all’invio telematico dei corrispettivi previsto per la grande distribuzione
Con Risposta 19 dicembre 2018, n. 118, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi.In particolare l’Agenzia ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2019 le imprese che operano nel settore della grande distribuzione potranno:certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie (emissione scontrino o rilascio ricevuta fiscale);ricorrere, esercitando dell’opzione ci cui all’ art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, al nuovo sistema di trasmissione telematica dei corrispettivi, avvalendosi dei soli strumenti tecnologici previsti dal Provvedimento 28 ottobre 2016 (Registratori Telematici).Di conseguenza dal 1° gennaio 2019 le imprese dalla GDO non potranno più inviare i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (per gennaio entro il 15 febbraio) con le modalità previste dall’art. 1, comma 429, Legge n. 311/2004.
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Decadenza dalla rateazione di cui alla Legge n. 208/2015: Interpello
Con Risposta 19 dicembre 2018, n. 116, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ipotesi in cui un contribuente, in seguito ad accertamenti con adesione, ha versato la prima rata delle somme dovute ai fini IRPEF, ma non avendo versato le successive, decade dal beneficio della rateazione. A tale beneficio viene tuttavia riammesso grazie all’art. 1, commi da 134 a 138, Legge n. 208/2015.Successivamente, il contribuente interrompe di nuovo i pagamenti. Con riferimento al debito residuo affidato all’Agente della riscossione, il soggetto presenta istanza per la definizione agevolata dei carichi, ma non versa alcuna rata.Nel caso di specie, l’Agenzia chiarisce che il mancato perfezionamento della procedura di ‘rottamazione’, per mancanza dei pagamenti, determina in ogni caso la revoca della dilazione di pagamento di cui alla Legge n. 208/2015. Di conseguenza, l’istante non potrà riprendere i pagamenti secondo la precedente rateazione.
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Pubblicata in G.U. la legge di conversione del ‘Collegato fiscale’
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 la Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria’.La suddetta legge è in vigore dal 19 dicembre 2018 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e contiene, tra l’altro:la proroga, per il 2019, del bonus bebè con importo aumentato del 20% per ogni figlio successivo al primo;l’accesso alla CIGS con le causali di riorganizzazione e crisi aziendale per le imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative;l’istituzione di un tavolo per contrastare il caporalato.
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Anche quando vi è trasferimento solo del personale si configura la cessione del ramo di azienda
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 32701 del 18 dicembre 2018, ha stabilito che si configura la cessione di ramo di azienda anche se il trasferimento ha per oggetto soltanto il personale.In determinati settori produttivi, infatti, il gruppo di dipendenti che cambia parte datoriale realizza un’entità economica tale da consentire al cessionario di proseguire l’attività di impresa. La società in house subentrata nell’appalto di servizi dovrà accollarsi gli ex interinali del predecessore, condannato giudizialmente all’assunzione degli stessi a tempo indeterminato.
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Prestazioni occasionali: steward negli stadi indipendentemente dalla capienza degli stessi
L’INPS, con il Messaggio n. 4728 del 18 dicembre 2018, riprendendo la Nota prot. n. 9712 del 7 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro, precisa che le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del DL n. 50/2017, possono essere utilizzate per attività di stewarding dalle società sportive di cui alla Legge n. 91/1981, indipendentemente dalla capienza degli stadi (in precedenza erano utilizzabili solo se l’impianto aveva capienza superiore a 7.500 posti) e nei campionati di calcio di serie A, B e Lega Pro.Sono confermate, per tutti gli altri aspetti, le indicazioni fornite in precedenza con la Circolare n. 95/2018 ed il Messaggio n. 3193/2018.
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Domanda per il riconoscimento delle prestazioni da esposizione all’amianto da presentare all’INPS
Con la Sentenza n. 32706 del 18 dicembre 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’INPS, ha stabilito che il lavoratore che chiede di accedere ai benefici per essere stato esposto all’amianto deve proporre domanda amministrativa all’INPS e non all’INAIL.Si legge nella pronuncia che ‘l’azione iniziata senza la presentazione, in sede amministrativa, della corrispondente istanza comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo’.
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Split payment: nota di variazione e nuovo documento se si riceve una fattura con rivalsa IVA
Con Risposta 18 dicembre 2018, n. 111, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.In particolare l’Agenzia ha precisato che qualora un soggetto rientri nell’ambito di applicazione del c.d. ‘split payment’, ed abbia ricevuto dal proprio fornitore una fattura con rivalsa IVA, il fornitore dovrà procedere ad emettere apposita nota di variazione e un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Se il fornitore non provvede ad emettere la predetta nota di variazione, salva la responsabilità di quest’ultimo, l’acquirente dovrà provvedere a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. b), e comma 9, D. Lgs n. 471/1997.