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Il pignoramento del quinto si applica sull’importo netto della pensione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3648 del 7 febbraio 2019, ha precisato il significato della locuzione ‘intero ammontare’ contenuto in una Sentenza della Corte Costituzionale, la n. 506/2002: con essa non si intende l’ammontare lordo, che contrasterebbe con il concetto di quota parte necessaria a garanzia del minimo vitale.I giudici hanno infatti accolto il ricorso di una contribuente, che si è vista assoggettare l’importo lordo della pensione da parte dell’INPS attraverso il pignoramento del quinto per compensare debiti contributivi. Per la Corte l’art. 2 del DPR n. 180/1950 è chiaro nel prevedere che le quote sottoposte a pignoramento devono essere valutate al netto delle ritenute.
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Iva ridotta sulla cessione di un centro di protonterapia: Interpello
Con Risposta 7 febbraio 2019, n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alla cessione di un Centro di protonterapia e dei relativi servizi di gestione.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:la cessione del Centro, deputato al trattamento delle malattie tumorali, dev’essere assoggettata all’aliquota IVA del 10%. Tale impianto è, infatti, qualificabile come attrezzatura sanitaria riconducibile fra le opere di urbanizzazione secondaria di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972;la cessione dei servizi di supporto tecnico e di manutenzione del Centro non possono invece beneficiare dell’aliquota IVA agevolata in quanto non qualificabili come una necessaria integrazione della cessione dell’impianto. Tali servizi pertanto scontano l’aliquota IVA ordinaria (22%).
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Compilazione della fattura elettronica da parte della cooperativa agricola per conto del socio
Con risposta 7 febbraio 2019, n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione di un agricoltore socio di una cooperativa agricola.L’Agenzia innanzitutto sottolinea che la legge IVA (art. 34, comma 7, D.P.R. n. 633/1972) prevede che l’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti, ai quali viene consegnato copia del documento.Per quanto riguarda la compilazione del file .xml, l’Agenzia ribadisce che la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc) in modo che le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risultino progressive con riferimento al singolo socio, e distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguono una numerazione progressiva diversa (ad esempio, ‘1, 2, 3, ecc.’). Inoltre, considerando che la cooperativa è sia terzo emittente che destinatario della fattura, nel file .xml dovrà indicare i propri dati nei campi relativi al cessionario/committente, e contemporaneamente in quelli del ‘Terzo intermediario o Soggetto emittente’; inoltre dovrà essere compilato anche il campo ‘Soggetto emittente’, indicando il codice ‘CC’ (Cessionario/committente).Infine viene precisato che la cooperativa, nella compilazione del file .xml, può inserire il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario come destinatario della fattura; in questo caso la cooperativa deve comunicare al socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file .xml della fattura elettronica o copia in formato PDF del documento (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordandogli che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale ‘Fatture e Corrispettivi’.
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Contratti plurimi di somministrazione di lavoro per la sostituzione del personale assente
La Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del ricorso a plurimi contratti di somministrazione per la sostituzione del personale assente, anche nel caso in cui il lavoratore non va a sostituire in modo diretto il dipendente assente. Pertanto, deve essere respinta la domanda di assunzione a tempo indeterminato presso l’azienda utilizzatrice.Con l’Ordinanza n. 3463 del 6 febbraio 2019 viene precisato che nelle grandi imprese non è necessaria l’indicazione del nominativo della persona assente da rimpiazzare, ma la funzione da coprire; inoltre, lo scorrimento a catena del personale fra i vari reparti rappresenta una legittima misura organizzativa se il contratto specifica mansione e reparto.
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Elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il 2018: indicazioni INPS
L’INPS, con la Circolare n. 18 del 6 febbraio 2019, illustra gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018.In particolare, l’Istituto precisa che le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio ‘Dichiarazione di calamità aziende agricole’ disponibile sul portale www.inps.it nella sezione ‘Servizi Online’.La trasmissione dovrà avvenire entro il 25 febbraio 2019.
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Aumento sanzioni giuslavoristiche: l’INL chiarisce l’ipotesi di recidiva
In relazione all’aumento delle sanzioni giuslavoristiche stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 445), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 5 febbraio 2019 ha emanato la Nota n. 1148, con la quale integra le indicazioni fornite con la Circolare n. 2/2019 con particolare riferimento all’ipotesi di recidiva. L’INL precisa che, ai fini del raddoppio degli aumenti previsto dalla lett. e) del citato comma, si devono considerare anche le sanzioni precedenti l’entrata in vigore della Legge n. 145/2018.
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Gestione separata INPS: aliquote 2019
Con Circolare 6 febbraio 2019, n. 19, l’INPS ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione dei soggetti iscritti alla gestione separata.Nello specifico, si prevede che le aliquote contributive per il 2019 sono pari al:34,23% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;33,72% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;24% per i collaboratori e i liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;25,72% per i liberi professionisti titolari di partita IVA non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2019 sono:reddito minimale: euro 15.878;reddito massimale: euro 102.543.
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Approvate le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati all’anagrafe tributaria: Provvedimenti
Con tre distinti Provvedimenti, datati 6 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche per l’invio all’Anagrafe tributaria delle comunicazioni dei dati relativi al 2018, che saranno utilizzati ai fini della dichiarazione precompilata.In particolare:per i contratti e premi assicurativi, l’implementazione riguarda l’invio dei dati relativi ai premi versati per la copertura del rischio di eventi calamitosi relativi a unità abitative;per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni, sono state recepite le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 in relazione agli interventi agevolabili.Per quanto riguarda gli interessi passivi corrisposti su contratti di mutuo, nelle motivazioni del Provvedimento si legge che le specifiche tecniche ‘
sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata’.Le comunicazioni devono avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, e l’invio dei dati dev’essere effettuato entro il 28 febbraio 2019.
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Indennità fino a 12 mensilità per il lavoratore licenziato in vista della fusione societaria
Il datore di lavoro licenzia il dipendente in vista del futuro trasferimento d’azienda (tramite fusione), poiché le mansioni prima svolte dal lavoratore saranno di fatto trasferite nella società fusa. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3186 del 4 febbraio 2019, ribadisce il principio di cui all’art. 2112 del Codice civile: il trasferimento d’azienda, in qualunque modo avvenuto, non è di per sé solo causa di recesso del lavoratore. Tuttavia, rimane in capo al datore cedente la facoltà di licenziare il dipendente, a prescindere dall’operazione traslativa, se il posto di lavoro deve essere soppresso. Pertanto, il recesso non è nullo ma solo annullabile.I giudici quindi condannano il datore alla reintegra, ma non ordinano l’applicazione della tutela reale forte prevista dall’art. 18, comma 1 dello Statuto dei lavoratori: le mensilità di risarcimento dovute non potranno essere superiori a 12.
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Se le mansioni sono identiche spetta il medesimo trattamento del lavoro subordinato
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3314 del 5 febbraio 2019, ha accolto il ricorso della lavoratrice inquadrata con un cocopro contro la Provincia, per ottenere il medesimo trattamento contributivo dei colleghi a tempo indeterminato.La lavoratrice rispettava gli stessi orari, svolgeva le medesime mansioni ed era sottoposta alle direttive di un collega più anziano: di fatto era inserita nell’organizzazione aziendale al pari di un lavoratore subordinato. La Corte condanna il datore al versamento dei contributi, che le sarebbero spettati se fosse stata regolarmente inquadrata nella corretta tipologia contrattuale fin dall’inizio.