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Durata massima di 48 mesi per i contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche
In tema di fondazioni lirico sinfoniche, è stato pubblicato sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019, il D.L. n. 59 del 28 giugno 2019, con il quale, nell’intento di incentivare lo sviluppo delle fondazioni medesime, è stata prevista la possibilità per tali soggetti di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato in forma scritta per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata massima complessiva di 48 mesi, anche non continuativi, comprensiva di eventuali proroghe o rinnovi.Viene precisato che per fruire di tale deroga favorevole rispetto al regime legale dei 24 mesi, devono essere rispettate le seguenti condizioni:esigenze contingenti o temporanee o sostituzione di lavoratori assenti;necessaria presenza nel contratto della condizione che consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo.
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No demansionamento se lavoratore rifiuta impieghi allo stesso livello di inquadramento contrattuale
In caso di ristrutturazione aziendale, il lavoratore che rifiuta la ricollocazione presso un altro settore produttivo al medesimo livello di inquadramento, non è demansionato se viene successivamente assegnato al settore dei call center.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 17634 del 1° luglio 2019, secondo la quale il datore di lavoro non viene meno all’obbligo di non adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal livello di inquadramento, nell’eventualità che il lavoratore non abbia accettato di essere impiegato in attività equipollenti presso altri siti produttivi.
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Ecobonus anche per demolizione e ricostruzione con volumetria inferiore: Risposta
Con Risposta 27 giugno 2019, n. 210, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, realizzata mediante demolizione e successiva ricostruzione che abbia prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, possono usufruire dell’agevolazione per riqualificazione energetica (cd. ‘ecobonus’). Gli interventi che non sfruttano l’intera volumetria preesistente, ma solo una quota parte, rientrano, infatti, a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia. Tale conclusione non vale nel caso in cui l’immobile sia sottoposto ai vincoli previsti dal D.Lgs. n. 42/2004, in quanto non sarebbe rispettato il requisito della ‘medesima sagoma dell’edificio preesistente’.
Scadenza: MOD. IRAP 2019 – maggiorazione (sogg. senza ISA)
versamento con maggiorazione (0,4%) dell’IRAP (saldo 2018 e I acconto 2019)
Scadenza: GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI – maggiorazione (sogg. senza ISA)
Versamento saldo anno precedente e prima rata di acconto previdenziale anno corrente (con maggiorazione 0,4%)
Scadenza: CONTRIBUTI IVS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI – maggiorazione (sogg. senza ISA)
Versamento saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale (con maggiorazione 0,4%)
Scadenza: IMPOSTE SOSTITUTIVE – maggiorazione (sogg. senza ISA)
versamento con maggiorazione imposte sostitutive da parte di soggetti titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi, anche se in regime dei minimi/forfetari (IVIE, IVAFE, ecc.)
Scadenza: DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO – maggiorazione (sogg. senza ISA)
Versamento con maggiorazione diritto annuale camerale
Scadenza: REDDITI 2019 IRES – maggiorazione (sogg. senza ISA)
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES, con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione bilancio nei termini ordinari (periodo d’imposta 2018)
Scadenza: REDDITI 2019 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ PERSONE- maggiorazione (sogg. senza ISA)
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Società di Persone (periodo d’imposta 2018)