SeacInfo Fiscale
Integratori alimentari per corrispondenza: aliquota IVA al 10%
Con Risposta ad interpello 3 settembre 2019, n. 365, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari/prodotti sostitutivi dei pasti venduti per corrispondenza. La società venditrice, che ha sede legale all’estero, ha effettuato cessioni oltre la soglia dei 35.000 euro nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali.In particolare per la corretta individuazione dell’aliquota IVA da applicare l’Agenzia, richiamando le Risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153, 10 luglio 2008, n. 290 e 14 ottobre 2008, n. 383, oltre al parere reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha precisato che:gli integratori alimentari in capsule possono essere ricondotti fra le ‘preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura’ di cui al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72 e pertanto è applicabile l’aliquota IVA al 10%;gli integratori alimentari sottoforma di preparati in polvere a base di cacao possono essere ricondotto al numero 64) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72, le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10%.
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Ragioni sostitutive nel contratto a tempo determinato: veridicità e trasparenza
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni sostitutive, l’apposizione di tali condizioni al contratto è funzionale a garantire la veridicità e la trasparenza della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21672 del 23 agosto 2019, secondo la quale nelle ipotesi in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, l’apposizione del termine è legittima se l’esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti dall’indicazione di elementi ulteriori – quali il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire – che permettano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire.
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No obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei commercianti in caso di sola attività amministrativa
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore unico che riceve solo un compenso, limitandosi a gestire l’attività amministrativa della società, non è soggetto all’obbligo di iscriversi alla gestione previdenziale INPS dei commercianti, ma solo a quello relativo alla gestione separata INPS (art. 2, c. 26, Legge 335/1995). Con l’Ordinanza n. 21295 del 9 agosto 2019, i giudici chiariscono che per essere soggetti al primo obbligo è necessario che l’amministratore svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa.
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Lezioni di scuola guida soggette ad IVA: Risoluzione
Con Risoluzione 2 settembre 2019, n. 79, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’attività didattica-formativa finalizzata al conseguimento delle patenti di guida è da considerarsi imponibile agli effetti dell’IVA.Nella richiesta di chiarimenti pervenuta all’Amministrazione finanziaria, il contribuente evidenzia come, per le proprie prestazioni, abbia fatturato in esenzione da IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10 n. 20). Tuttavia, con Sentenza 14 marzo 2019, relativa alla causa C-449/2017, la Corte di Giustizia UE (CGUE), in riferimento all’articolo 132, paragrafo 1, Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, relativa alle esenzioni in materia di IVA, ha stabilito che queste ultime riguardano anche ‘
le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario’. Dato che la CGUE ritiene l’insegnamento scolastico e universitario ‘
un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie’ ed essendo l’insegnamento della guida automobilisticaprettamente specialistico nonché diverso rispetto a quello scolastico e/o universitario indicato nella normalo stesso non può essere ritenuto esente da IVA.
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Cedolare per locazioni commerciali e subentro: Interpello
Con Risposta ad Interpello n. 364, datata 30 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione della cedolare secca alle locazioni commerciali, il subentro di un nuovo soggetto in un contratto già in essere non è assimilabile alla stipula di un nuovo rapporto di locazione.Nel caso di specie, un contribuente concedeva in locazione (contratto di sei anni con decorrenza da aprile 2014 e scadenza a marzo 2020) un immobile di categoria catastale C/1 ad una società in accomandita semplice; a gennaio 2019 la s.a.s. concedeva in affitto l’azienda ad una s.r.l., con conseguente subentro di tale ultimo soggetto nel contratto di locazione già in essere.In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente non può usufruire del regime della cedolare secca, in quanto il relativo contratto risulta attualmente in corso e già esistente alla data del 15 ottobre 2018.
Scadenza: ESTEROMETRO
invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
Scadenza: CERTIFICAZIONE UNICA 2019
invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2019 contenente esclusivamente redditi 2018 non dichiarabili tramite Mod. 730/2019 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA)
Scadenza: MOD. 770
invio telematico dichiarazioni
Scadenza: ACCISE AUTOTRASPORTATORI
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al precedente trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio
Scadenza: LIBRO UNICO
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente